I gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato al Comune, per gli anni di imposta 2020 e 2021, la dichiarazione/comunicazione relativa all’imposta di soggiorno, seguendo le indicazioni dello stesso Comune, non devono ripresentare la dichiarazione ministeriale per tali annualità.
Al di fuori di tale caso e per le annualità successive agli anni 2020 e 2021, la dichiarazione va predisposta esclusivamente sul modello approvato con decreto ministeriale, che rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento obbligatorio.
Il MEF – Dipartimento Finanze chiarisce che per le annualità successive agli anni d’imposta 2020 e 2021 la presentazione del modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, approvato con il decreto MEF del 29 aprile 2022, rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo.
Dichiarazione imposta soggiorno: la normativa di riferimento
L’art. 4, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La stessa disposizione al c. 1-bis stabilisce, altresì, che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo previsto per il contributo di soggiorno di Roma Capitale di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Detti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’art. 14 appena menzionato prevede, infatti, per Roma Capitale l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
Si deve , altresì , aggiungere che l’art. 1, comma 1129, della L. n. 145 del 2018 ha stabilito che anche il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dello stesso art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, alternativamente all’imposta di soggiorno, entrambi fino all’importo massimo 10 euro per notte di soggiorno.
In riferimento agli obblighi dichiarativi è precisato che il gestore della struttura ricettiva è responsabile non solo del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo .
La sanzione per l’omessa presentazione
È previsto che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Occorre anche ricordare l’art. 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina le cosiddette locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
A questo proposito, si evidenzia che il comma 5-ter del medesimo art. 4, contempla una disposizione analoga a quella prevista dal comma 1-ter, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il soggetto il quale incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.
Resta infine da menzionare il D.M. 11 novembre 2020 sulla “Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale” che costituisce un ausilio per i comuni, che hanno istituito l’imposta di soggiorno, ai fini della verifica e del controllo degli adempimenti connessi all’accertamento dell’imposta stessa.
Modalità di presentazione della dichiarazione: come si recupera la ricevuta
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica.
Una volta compilati tutti i riquadri precedentemente indicati, l’utente, selezionato il pulsante “Conferma”, perviene a una nuova schermata che permette la visualizzazione del riepilogo dell’intera dichiarazione, compresi gli eventuali riquadri non compilati.
Se l’utente seleziona il pulsante “Trasmetti”, procede all’invio della dichiarazione ottenendo, in caso di buon esito della trasmissione, un messaggio di conferma contenente gli estremi della trasmissione ovvero il protocollo informatico che individuerà univocamente la trasmissione.
La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione.
Viceversa, in caso di esito negativo, l’utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l’invio.
L’utente che ha effettuato l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel, all’atto della selezione del pulsante “Trasmetti”, viene invitato a inserire il PIN che verrà validato tramite servizio web.
Qualora il Pin non risulti valido, non potrà essere effettuata la trasmissione.
Nel caso, invece, in cui l’utente non seleziona il pulsante “Trasmetti” ma seleziona il pulsante “Indietro”, ritorna nell’ultimo riquadro compilato.
Tipologia dichiarazione
Il campo deve essere sempre compilato: in caso contrario la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.
Il campo TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE deve essere sempre compilato: in caso contrario la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.
Il sistema propone le seguenti opzioni:
- “Nuova dichiarazione”;
- “Dichiarazione Sostitutiva” o “Dichiarazione multipla”.
L’utente deve selezionare la voce “Nuova dichiarazione” nel caso di prima compilazione della dichiarazione.
Qualora si dovesse riscontrare la presenza a sistema di una precedente dichiarazione (per lo stesso anno di imposta e codice fiscale del gestore/mediatore della struttura ricettiva e dello stesso codice catastale del Comune) non sarà possibile compilare la dichiarazione e il sistema avvisa conseguentemente l’utente.
Il riquadro “INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE E DEL DICHIARANTE” comprende i campi relativi ai dati identificativi del Comune in cui sono situate le strutture ricettive e del dichiarante.
In particolare, i campi “Comune”, “Provincia (Sigla)” e “Codice catastale del Comune” devono essere sempre compilati, in caso contrario la dichiarazione non viene accettata e ne viene dato avviso all’utente.
Soggetto dichiarante
Per quanto riguarda la “Tipologia del dichiarante” occorre sempre barrare il campo; in caso contrario la dichiarazione non viene accettata e ne verrà dato avviso all’utente.
In particolare, vengono proposte le seguenti scelte:
-
Gestore della struttura ricettiva:
al riguardo, si fa presente che detto soggetto può essere identificato in colui che deve effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza il quale stabilisce che:
“i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti”.
-
Mediatore della locazione:
a questo proposito si richiama espressamente quanto stabilito dal comma 5-ter dell’art. 4 del D. L. n. 50 del 2017, il quale prevede espressamente che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione.
-
Dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva:
ricorre tale fattispecie quando il dichiarante è diverso dal gestore/dichiarante della struttura ricettiva, quale ad esempio il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede e così via.
-
Intermediario:
in questo caso la dichiarazione è trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” e precisamente:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma1, let. a), b) e c), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
La dichiarazione per l’imposta di soggiorno deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal gestore della struttura ricettiva, dal mediatore della locazione oppure dal rappresentante legale dell’ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale dell’attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Nel modello dichiarativo è previsto che l’utente visualizzi una nuova schermata concernente il riquadro denominato “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”, reso disponibile solo nel caso in cui la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario e, pertanto, sia stata effettuata tale opzione nel campo “Tipo dichiarante” del riquadro iniziale.
Si ricorda che l’intermediario è individuato, come sopra chiarito, ai sensi dell’art. 3, c. 3, del DPR n. 322 del 1998, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In particolare, il campo “Codice fiscale intermediario” deve essere sempre compilato.
In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente. Non è obbligatorio, invece, compilare il campo “Numero di iscrizione all’albo del CAF”.
Il chiarimento del MEF
Il MEF con la risoluzione in commento evidenzia che sono stati chiesti chiarimenti in merito all’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall’art. 180 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022.
Nel quesito viene ricordato che con le FAQ (risposte 8 e 9), pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, è stato chiarito che, considerato che l’anno 2022 costituisce il primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale.
Nelle stesse FAQ è stato, altresì, precisato che, al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione.
Il MEF evidenzia che nel quesito viene chiesto di confermare che, per le annualità successive a quelle indicate nelle predette FAQ, l’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell’obbligo dichiarativo, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni.
Al riguardo, il MEF ritiene che, concordemente con quanto espresso nel quesito, per le annualità successive a quelle indicate nelle FAQ richiamate, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale.
Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento.
Del resto, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’art. 6, della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale:
“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
Fonte: MEF – Dipartimento Finanze, Risoluzione 1/DF, del 9 febbraio 2023.
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Mercoledì 15 febbraio 2023