I fatti di causa: il recupero del credito di imposta per l’attività di ricerca scientifica
La C.T.R. delle Marche ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di una s.r.l. contro l’atto di recupero del credito di imposta per l’attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 5 della l. 27 dicembre 1997, n. 449.
L’atto di recupero era motivato dall’Ufficio in ragione del mancato utilizzo del credito nell’anno di spettanza.
La C.T.R., in particolare, premessa la natura incontestata del credito, ha ritenuto infondata la tesi dell’Ufficio secondo cui il contribuente era decaduto dal diritto di fruirne non avendo riportato lo stesso nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito era maturato, il 2001, avendo egli avuto contezza dell’esistenza del credito di imposta con note del Ministero del 5 aprile 2002 e 15 maggio 2002.
Contro tale ricorso ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 6 del d.m. 22 luglio 1998, n. 275 e dell'art. 14, comma 2, del d.m. 8 agosto 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 codice procedura civile, rilevando che la società:
- era ancora in termini per inserirlo nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2001;
- il credito d'imposta era riferito al 2001 come emergeva anche dal provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- l'utilizzo del credito era comunque inibito del fatto che la società aveva evidenziato lo stesso nella dichiarazione per il 2002 ma per il tramite di una dichiarazione integrativa presentata in data