I capisaldi della sospensione feriale dei termini processuali

di Isabella Buscema

Pubblicato il 8 agosto 2022

La sospensione feriale dei termini processuali, durante il mese di agosto 2022, si applica a tutti i termini previsti dalla normativa fiscale? La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile?
La sospensione, non opera per tutti gli adempimenti: è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.
La sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo, a seguito di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, si cumula con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale?
Il presente lavoro riassume le ipotesi più frequenti di sospensione dei termini processuali, che impattano con le ordinarie scadenze dei contribuenti.

La sospensione feriale dei termini processuali

Termini ordinari per proporre il ricorso

sospensione feriale dei termini processualiAi sensi dei combinati disposti dell’ art. 155 codice procedura civile e degli artt. 1187 e 2963 codice civile, per il computo a giorni va escluso il giorno iniziale (dies a quo), mentre deve essere conteggiato quello finale (dies ad quem).

Se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

 

Riduzione del periodo di sospensione feriale

La sospensione opera in misura ridotta per effetto del D.L. n. 132/2014, che ha portato da 46 a 31 giorni il periodo dello stop estivo, con la conseguente sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto.

 

Dal 1° settembre riparte il calendario dei termini processuali

Il decorso dei termini processuali in materia tributaria è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno, riprendendo a trascorrere dalla fine del periodo di sospensione.

In particolare, qualora il decorso di un termine inizi durante il periodo di sospensione, lo stesso risulterà differito alla fine di detto periodo – ossia dal successivo 1° settembre, a partire dal quale si computa il termine.

Operativamente, qualora il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, cioè al 1° settembre incluso.

Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 1° settembre.

Anche in tal caso, il 1° settembre è incluso nel computo del termine.[1]

 

Termini processuali

La sospensione in esame si applica per tutti i termini processuali:

  1. termine di 60 giorni [2]per presentare il ricorso oppure l’appello, nel caso di notifica della sentenza di primo grado ad opera della controparte;
     
  2. lungo termine di 6 mesi, sempre per l’appello, qualora non vi sia stata alcuna notifica alla parte soccombente; [3]
     
  3. 30 giorni necessari per procedere con la costituzione in giudizio; [4]
     
  4. 90 giorni entro i quali espletare la fase di mediazione per i ricorsi con valore di lite inferiore a 50.000 euro ex art. 17-bis del lgs. 546/1992[5];
     
  5. ipotesi di riassunzione del processo sospeso/interrotto, di cui all’art. 43 del D.lgs. 546/1992;
     
  6. ipotesi di riassunzione dopo la sentenza che ha dichiarato l’incompetenza della Commissione tributaria, come previsto dai diversi commi dell’art. 5 del D.lgs. 546/1992;
     
  7. ipotesi di riassunzione a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, ex art. 63 del D.lgs. 546/1992;
     
  8. ipotesi del reclamo avverso i decreti presidenziali (art. 28 D.lgs. 546/1992) e nei casi in cui sia necessario integrare il con