Per il diritto alla fruizione del Superbonus, gli immobili devono appartenere alla c.d. sfera privatistica delle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Una recente circolare dell’Agenzia Entrate fa (poca) luce su tale condizione oggettiva degli immobili.
L’art 119, comma 9 del D.L. 34/2020 (cd Decreto Rilancio) include le persone fisiche nei soggetti ammessi al Superbonus con la precisazione che devono operare “al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte o professione”.
La circolare 24/E dell’8 agosto 2020 aveva già precisato che non fruiscono dell’agevolazione “gli immobili relativi all’impresa” ricongiungendoli all’art 65 Tuir e “gli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione”, usando il raccordo legislativo con l’art. 54, comma 2°, Tuir, (invece del più pertinente art. 43, comma 2° Tuir che individua le specifiche prerogativa d’uso alla base della qualificazione degli immobili come strumentali per l’esercizio dell’arte e della professione).
Nella circolare 23/E del 23 giugno 2022 viene esposta una casistica di situazioni in ordine al possesso di immobili da parte di persone fisiche, a cui viene connesso o meno da parte dell’Agenzia delle Entrate il diritto al Superbonus.
Prima di passare in rassegna i casi di scrutinio dell’Amministrazione finanziaria, appare utile analizzare le norme fiscali e le condizioni per la ricongiunzione al regime d’impresa degli immobili dell’imprenditore individuale e per la qualificazione di immobili come strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, a cui viene legislativamente (art. 119, comma 9, lett. a) e dalle circolari di prassi precluso il Superbonus.
Superbonus e immobili in regime d’impresa
Mentre per l’appartenenza al regime d’impresa degli immobili provvede specificamente l’art. 65. Tuir, alla catalogazione degli immobili come strumentali all’esercizio dell’arte o professione, vi provvede l’art. 43 Tuir che al primo comma rappresenta testualmente:
“Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni”.
Tale norma raccorda la mancanza di autonomia impositiva degli immobili a due diversi criteri
- al regime di appartenenza al compendio patrimoniale d’impresa per gli immobili commerciali;
- alla natura di beni strumentali per gli immobili impiegati ne