Sanzioni alla Russia: le tutele per le aziende

Sono numerosi i divieti stabiliti dall’UE verso la Russia, comprendendo sia la prestazione di servizi finanziari, tributari e assicurativi, che numerose operazioni di esportazione e importazione di differenti tipologie di prodotti.
Per le imprese attive nel commercio estero è, pertanto, essenziale effettuare le dovute due diligence soggettive e oggettive, al fine di evitare le gravose sanzioni previste in caso di mancata osservanza delle sanzioni.

sanzioni alla russiaL’Unione Europea, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, ha adottato una serie di regolamenti volti a limitare fortemente gli scambi con la Russia e la Bielorussia.

In particolare, verso la Russia sono vietate le esportazioni riguardanti beni dual use (all. I,  Reg. 821/2021), una categoria merceologica comprensiva di tutte le tecnologie utilizzabili sia a fini civili che militari; le altre tecnologie utilizzabili per la sicurezza e la difesa (c.d. quasi dual use, all. VII, Reg. 328/2022), nonché i prodotti che interessano il settore dell’energia, con blocchi verso l’industria della raffinazione del petrolio e dei carboturbi (all.ti X e XX, Reg. 833/2014) e dei trasporti.

 

Il quarto pacchetto di sanzioni alla Russia

Il “quarto pacchetto”, invece, ha introdotto una restrizione sulle esportazioni delle merci di lusso, tra cui numerosi prodotti tipici del Made in Italy, come i tartufi, vini e gioielli del valore superiore a 300 euro, motocicli dal valore superiore 5.000 euro e automobili che valgano più di 50.000 euro (nonché altri beni specificamente indicati nell’allegato XVIII del Regolamento 2022/428).

Il Regolamento 576/2022, vieta, inoltre, l’esportazione in Russia dei prodotti in grado di contribuire alla sua crescita industriale, indicati nell’allegato XVII del Reg. 576/2022.

Rientrano in tale elenco, tra gli altri, anche prodotti maggiormente tipici dell’industria e manifattura italiana come piastrelle, tegole, vetri, nonché macchine e tessuti di cotone e lana. 

 

Il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia

È in tale quadro che va collocato il Regolamento UE 2022/879, il quale ha previsto la limitazione all’import di petrolio di origine russa in Unione europea, con numerose distinzioni a seconda dei Paesi UE coinvolti.

Il “sesto pacchetto” amplia, tra l’altro, la lista dei prodotti quasi dual-use, con un divieto di export di numerosi composti chimici, e introduce una nuova restrizione riguardante l’assistenza contabile, fiscale e amministrativa gestionale verso i soggetti russi.

 

A partire dal 4 giugno, è, invero, vietato per le imprese europee di concludere contratti di fornitura relative a prodotti petroliferi russi, sia greggi che raffinati, indicati nell’all. XXV del Reg. Ue 833/2022.

Entro il 5 dicembre 2022 è, comunque, ancora possibile per gli operatori importare petrolio greggio russo in esecuzione di contratti conclusi in precedenza al 4 giugno 2022, oppure eseguire operazioni di importazione di tali combustibili che siano una tantum, a condizione che, entro 10 giorni dalla conclusione dell’accordo, la sottoscrizione del nuovo contratto sia notificata alla Commissione UE.

Per il petrolio raffinato, invece, il termine ultimo per effettuare l’operazione è il 5 febbraio 2023.

 

Stop all’assistenza contabile, fiscale e di revisione verso i soggetti russi

Il “sesto pacchetto” contiene un’altra importante novità: è stato previsto un generale divieto di prestare qualsiasi attività, sia in forma diretta che indiretta, di auditing, di assistenza contabile, tributaria o di revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni verso il Governo russo o persone giuridiche stabilite in Russia.

In ogni caso, è ancora possibile prestare la propria attività di consulenza nei confronti di soggetti russi controllati da società stabilite in uno Stato membro o fornire i servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario.

Sotto tale profilo, anche in ragione delle conseguenze penali previste in caso di violazioni dei divieti (art. 20, d.lgs 221/2017), occorre evidenziare l’importanza per gli operatori del commercio internazionale di effettuare precise attività di due diligence, volte ad analizzare approfonditamente sia le controparti russe e le destinazioni dei propri prodotti, che l’effettiva classificazione dei prodotti e gli aspetti contrattuali collegati alla vendita internazionale.

Tutte le restrizioni disposte dall’Unione europea, con la sola eccezione del divieto inerente i beni di lusso, prevedono, invero, una clausola temporale di salvaguardia per i contratti in essere (c.d. “Grandfather clause”), la quale permette di effettuare, entro una data predeterminata, le operazioni con la Russia e la Bielorussia in via del tutto eccezionale, a condizione che tale operazione avvenga in adempimento a contratto conclusi precedentemente all’entrata in vigore dei divieti.

Al riguardo, pertanto, effettuare una due diligence comprensiva anche di un’analisi dei contratti rappresenta un’attività consigliata per tutti i soggetti che si rapportano con soggetti russi.

 

 

A cura di Sara Armella

Venerdì 15 Luglio 2022