In caso di crisi di una società di tipo cooperativo, qual è la sorte della retribuzione e contribuzione dei soci lavoratori?
Società cooperative e scopo mutualistico
Quello delle cooperative è un settore fondamentale dell’economia del nostro Paese che occupa circa 1.200.000 addetti per un fatturato che supera i 150 miliardi di euro e che conta oltre 12 milioni di soci: l’impresa cooperativa è una importantissima realtà capace di promuovere l’inclusione socioeconomica, rispondendo ai bisogni dei soci e contribuendo, allo stesso tempo, all’incentivazione di un modello di sviluppo economico sostenibile.
Le cooperative (quelle vere), come è noto, hanno uno scopo mutualistico mediante il quale i soci si pongono l’obiettivo di crescere insieme, aiutandosi a vicenda per ottenere vantaggi e opportunità che altrimenti non potrebbero raggiungere da soli: migliori condizioni lavorative per i soci, prezzi migliori per i servizi, costi inferiori per l’acquisto di attrezzature e materiale e così via.
Nelle cooperative di produzione e lavoro, che nascono principalmente al fine di fornire occasioni di lavoro ai propri soci, lo scambio mutualistico è rappresentato dalla prestazione lavorativa in cambio della retribuzione, per cui il lavoro prestato dai soci lavoratori è sia lo strumento volto al perseguimento dell’oggetto, sia l’oggetto stesso.
Invero quindi il vantaggio mutualistico non consiste nel produrre utile o ricchezza, bensì nella opportunità di ricerca e mantenimento del “posto di lavoro” per il socio lavoratore.
I dubbi sulla natura del rapporto tra cooperativa e socio: rapporto associativo o di lavoro?
Nonostante ci sia stato negli anni un ampio intervento del Legislatore1 relativamente alla disciplina applicabile alle cooperative ed ai soci lavoratori, non poche sono le controversie ed i dubbi che permangono per questa tipologia societaria, nella quale rapporto associativo e rapporto di lavoro, in capo allo stesso soggetto, vanno ad intrecciarsi e spesso a confondersi, influenzandosi vicendevolmente.
Il socio lavoratore di cooperativa fa nascere infatti al momento della propria adesione, o in epoca successiva alla stessa, anche un rapporto di lavoro, che si aggiunge al rapporto di tipo associativo, e che può assumere qualsiasi forma, sia essa subordinata o autonoma (incluse le collaborazione coordinate non occasionali), con la sola eccezione delle prestazioni occasionali, intrinsecamente incompatibili con la natura continuativa del rapporto di tipo societario del socio con la cooperativa, stabilmente volto al perseguimento dell’oggetto e dello scopo mutualistico, rappresentato proprio dall’attività lavorativa.
Sebbene il rapporto di lavoro venga individuato dalla Legge quale “ulteriore” rispetto al rapporto associativo2, e quindi ulteriore rispetto al conferimento del capitale sociale e alla gestione dell’impresa attraverso la formazione degli organi sociali e delle scelte strategiche e organizzative, dando quasi valore residuale alla prestazione lavorativa, è in realtà attraverso quest’ultima che viene realizzato lo scopo sociale della cooperativa, ed è quindi solo grazie ad essa che viene data attuazione al contratto di società.
Tra il socio lavoratore e la cooperativa di lavoro si instaurano quindi due autonomi rapporti giuridici e cioè quello associativo e quello di lavoro ma viene confermata la p