Interessi per ritardato pagamento dei tributi: obbligo di motivazione della cartella di pagamento. Le possibili contestazioni del contribuente

di Isabella Buscema

Pubblicato il 29 luglio 2022

Qual è il contenuto motivazionale della cartella di pagamento, che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato?
Rientra nel contenuto motivazionale anche l’indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati?
È carente di motivazione la cartella in cui sono reclamati interessi indicati in cifra globale, senza individuazione del criterio di calcolo e senza specificazione delle singole aliquote prese a base delle varie annualità?
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi.
Gli Ermellini hanno determinato in termini chiari, l’an e il quomodo dell’obbligo motivazionale che l’emittente la cartella deve rispettare, onde evitare che la cartella stessa possa essere inficiata da illegittimità per vizio di motivazione.

Obbligo di motivazione della cartella: i principi

Interessi ritardato pagamento tributiAllorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 e dall’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.[1]

 

Obbligo di motivazione di cartella con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi dovuti

Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.[2]

Tale principio è stato statuito dalla sentenza n. 22281, del 14 luglio 2022, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Giova precisare che, con l'ordinanza interlocutoria n. 31960/2021[3], la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi. 

Nell'ordinanza int