In caso di mancata riassunzione del giudizio con conseguente estinzione del processo, quali sono i termini e i modi per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente?
La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria i termini di decadenza, di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento, ed anche la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione.
Un caso di mancata riassunzione del giudizio: il fatto di causa
A seguito di attività di verifica e controllo, l’Agenzia delle Entrate di Terni emetteva due avvisi di recupero, con riferimento agli anni 2002 e 2003, nei confronti di una Srl, ritenendo che la società avesse indebitamente indicato in compensazione un invocato credito d’imposta.
Analoghi atti di recupero erano notificati ad altra Srl.
Le due società impugnavano i quattro atti di recupero innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni che, con separate decisioni, rigettava i ricorsi salvo, in un caso, ritenere non applicabili le sanzioni.
Le società presentavano appello avverso le decisioni adottate dalla CTP, per la parte in cui erano risultate soccombenti, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, che accoglieva i ricorsi, annullando integralmente gli atti di recupero.
L’Amministrazione finanziaria ricorreva avverso le quattro decisioni sfavorevoli innanzi alla Suprema Corte la quale annullava con rinvio tutte le decisioni del giudice dell’appello, affermando che:
“l’avviso di recupero con il quale l’ufficio procede al recupero del credito d’imposta ex I. n. 388 del 2000, per insussistenza delle condizioni del beneficio, rientra nel novero dei provvedimenti impositivi presupposti al diniego delle fruite agevolazioni come tali impugnabili avanti le Commissioni tributarie a sensi del D.Lgs. n.