La costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, oltre il termine per deposito documenti, non consente l’esame della produzione documentale proposta dall’Ufficio finanziario, determinando l‘illegittima costituzione in giudizio di quest’ultimo.
Litisconsorzio: natura giuridica
L’intervento adesivo volontario presuppone la richiesta su istanza di parte, e può essere originario, quando il processo nasce con una pluralità di parti, oppure successivo, quando il litisconsorzio si realizza in un momento successivo, a processo già instaurato.
Il legislatore ha previsto anche in ambito tributario il litisconsorzio facoltativo successivo che si realizza, prevedendo all’art. 14, comma 3, d lgs n. 546/92 recante norme su “Litisconsorzio ed intervento” la possibilità di intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio per i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
Il precedente art. 1 stabilisce che:
“Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.
Il litisconsorzio volontario
L’art. 105 codice procedura civile prevede le seguenti forme di intervento volontario in causa:
- l'intervento principale (ad escludendum) con il quale l'interveniente fa valere nel giudizio pendente una pretesa autonoma, relativa all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, incompatibile con quella di tutte le originarie parti del giudizio.
- l'intervento adesivo autonomo, o litisconsortile, mediante il quale un sog