Litisconsorzio: per il terzo valgono le preclusioni del creditore

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 21 luglio 2022

In caso di litisconsorzio, se l’ufficio finanziario propone un intervento adesivo autonomo, quest’ultimo incorre nelle preclusioni e decadenze cui è assoggettato il creditore principale.
La costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, oltre il termine per deposito documenti, non consente l’esame della produzione documentale proposta dall’Ufficio finanziario, determinando l‘illegittima costituzione in giudizio di quest’ultimo.

Litisconsorzio: natura giuridica

litisconsorzio preclusioni creditoreL’intervento adesivo volontario presuppone la richiesta su istanza di parte, e può essere originario, quando il processo nasce con una pluralità di parti, oppure successivo, quando il litisconsorzio si realizza in un momento successivo, a processo già instaurato.

Il legislatore ha previsto anche in ambito tributario il litisconsorzio facoltativo successivo che si realizza, prevedendo all’art. 14, comma 3, d lgs n. 546/92 recante norme su “Litisconsorzio ed intervento” la possibilità di intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio per i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

Il precedente art. 1 stabilisce che:

“Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.

 

Il litisconsorzio volontario

L’art. 105 codice procedura civile prevede le seguenti forme di intervento volontario in causa:

  • l'intervento principale (ad escludendum) con il quale l'interveniente fa valere nel giudizio pendente una pretesa autonoma, relativa all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, incompatibile con quella di tutte le originarie parti del giudizio.
     
  • l'intervento adesivo autonomo, o litisconsortile, mediante il quale un sog