Il Decreto Aiuti modifica la disciplina generale della dilazione delle somme iscritte a ruolo, tra cui la soglia oltre la quale il contribuente deve documentare la temporanea obiettiva difficoltà, nonché il numero di rate non pagate oltre il quale il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Dopo un breve riepilogo della normativa, vediamo nel dettaglio cosa cambia.
Modifiche alla disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo
L’articolo 15-bis, del decreto legge 50 del 2022 (c.d. Decreto Aiuti), convertito con modifiche in legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022, al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19, del DPR 29 settembre 1973, 602, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Le cartelle di pagamento: cenni
La cartella di pagamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).
Per la riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento è emessa per gli atti derivanti dall’ordinaria attività di liquidazione e di controllo di imposte e tasse fatta eccezione per gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2012, ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA e connesso provvedimento di irrogazione sanzioni.
La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute, l’intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla notifica nonché tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, anche rateale, e sulle modalità per richiedere il riesame, la sospensione o l’annullamento del de