Dall’asilo nido fino all’università, le spese di istruzione rappresentano una delle più ricorrenti detrazioni IRPEF: in questo articolo forniamo i chiarimenti per il modello redditi 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito dei preziosi chiarimenti utili al fine di uniformare l’applicazione delle norme relative alle deduzioni dal reddito e alle detrazioni d’imposta, riproducendo i precedenti orientamenti di prassi, così da fornire agli addetti ai lavori un corpus unico. In questo nostro intervento, l’attenzione è rivolta al mondo scuola nel suo complesso, rilevando le diverse opportunità di detrazione delle spese di istruzione.
La detrazione delle spese di istruzione non universitarie
Le spese di istruzione non universitarie sono detraibili nella misura del 19%.
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
- scuole dell’infanzia (scuole materne);
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- e scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).
La detrazione interessa il sistema nazionale: sia le scuole statali sia paritarie private che degli enti locali, ma non quelle estere.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
Vi rientrano, inoltre, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
La Circolare n. 24/E/2022 richiama, ad esempio, le spese per:
- la mensa scolastica (circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione 04.08.2016 n. 68/E).
Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1);
- le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.
La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio).
Le spese di trasporto scolastico
Tra le spese ammesse alla detrazione vi rientrano anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (cfr. art. 15, comma 1, lett. i-decies).
La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale.
Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attes