Ammortizzatori sociali e regole per la contribuzione dal 2022

Dal 2022 è notevolmente mutato il quadro degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; l’INPS si occupa di prendere in rassegna le novità e le estensioni recate dalla Legge di Bilancio 2022 per poi fornire istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens.

ammortizzatori socialiCome noto, la Legge n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022 – con l’articolo 1, commi 191-220, è andata a innovare in maniera radicale l’istituto degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015.

In conseguenza di ciò, a partire dal 1° gennaio 2022, tutte le tutele previste in materia di CIGO, CIGS, FIS, e Fondi di Solidarietà Bilaterale, prevedono nuove regole.

Inoltre, bisogna ricordare che sempre dal 1° gennaio 2022 è stata estesa la tutela degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori con contratto di apprendistato.

 

I chiarimenti su ammortizzatori sociali 2022

Sugli aspetti fondamentali derivanti dalle modifiche normative si era già avuto modo di approfondire, ma con la Circolare n. 76 del 30 giugno 2022 l’Istituto Previdenziale fornisce nuovi spunti di riflessione, soprattutto relativamente all’ambito di applicazione e ai profili di natura contributiva, per poi fornire anche dettagli riguardanti la compilazione dei flussi Uniemens.

 

 

Apprendistato e lavoro a domicilio: obbligo di contribuzione

contribuzione per i contratti di apprendistatoSenza volerci dilungare eccessivamente sugli aspetti della normativa, si segnala che con la Circolare n. 76/2022 l’Istituto Previdenziale fornisce alcuni aspetti di dettaglio: tra questi, ci sono alcune questioni che riguardano l’apprendistato e i lavoratori a domicilio.

In particolar modo, per quanto riguarda gli obblighi contributivi relativi agli apprendisti, va fatto presente che per quelli assunti a tempo indeterminato da parte di cooperative e loro consorzi, che trasformano manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, l’Istituto Previdenziale rimanda espressamente a quanto previsto dalla Circolare n. 2/2022 e al messaggio 2225/2022.

Un’altra nota riguarda i lavoratori a domicilio, per i quali è abrogata la disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, della Legge n. 877/1973, sulla base della quale non era possibile che tali soggetti accedessero alle integrazioni salariali: a seguito, infatti, delle modifiche apportate all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 148/2015 da parte della Legge di Bilancio 2022, tale possibilità è ora contemplata.

Tuttavia, l’articolo 2, secondo comma, della Legge n. 877/1973 rimane in vigore, per cui è fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione o di organizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare il lavoro a domicilio per una durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

Questo significa che a partire dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro – in ragione dell’inquadramento assegnato da parte dell’Istituto alla matricola aziendale – saranno tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio. Tale obbligo sussiste sia per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2022, sia per quelli precedentemente assunti e che siano in forza al 1° gennaio 2022.

Si conferma invece l’esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione delle integrazioni salariali.

 

 

Computo della compagine aziendale

Un altro aspetto sul quale l’Istituto Previdenziale fornisce delucidazioni riguarda le modalità di computo dei lavoratori interessati.

L’applicazione delle tutele è infatti determinata dal requisito dimensionale dell’azienda che consente l’applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, tenendo conto della media occupazionale che deve essere effettuata considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro.

Tuttavia, le modalità di computo devono essere applicate considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali;  non dovranno perciò essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di Solidarietà Bilaterali. Dovranno invece essere considerati i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi, ma che occupano un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito da decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.

 

Contribuzione CIGO dovuta

L’Istituto Previdenziale non si limita però a fornire tali istruzioni di dettaglio ma approfondisce con aspetti riguardanti la contribuzione ordinaria dovuta da parte dei datori di lavoro, che rimane fissata in:

  1. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  2. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  3. 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
  4. 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
  5. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  6. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

 

È bene segnalare inoltre che i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, e i dipendenti di datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 148/2015 – e per i quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25-bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 – a partire dal 1° gennaio 2022 dovranno vedere versati i contributi di finanziamento alla cassa integrazione ordinaria (CIGO).

 

 

Contribuzione CIGS

Per i datori di lavoro che hanno occupato nel settore industriale più di 15 dipendenti, sarà poi necessario effettuare il versamento delle integrazioni salariali straordinarie. Tali datori di lavoro saranno tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento che è pari allo 0,90% della retribuzione a fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore; tali aliquote varranno anche per i contratti di apprendistato e per i lavoratori a domicilio.

Sul punto occorre però segnalare che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto un abbattimento per il solo anno in corso dell’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria: essa è infatti ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti per il 2022. Questo significa che la contribuzione spettante sarà pari allo 0,27%, di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore, parametrati al rispettivo imponibile contributivo.

NDR. Per CIGS 2022 – 2023 ulteriori 52 settimane per platea più ampia di beneficiari 

 

Contributo ordinario anche per un solo dipendente

Come noto, tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della CIGO e che occupano almeno un dipendente, saranno assorbiti all’interno di appositi Fondi di Solidarietà che saranno istituiti a partire dal 1° gennaio 2022. In conseguenza di ciò, tutti i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di Solidarietà che occupano almeno un dipendente saranno tenuti al versamento del contributo ordinario.

Il Fondo di Integrazione Salariale interviene a partire dal 1° gennaio 2022 per tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti che sono assunti da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un dipendente e che non siano altresì destinatari di CIG e non coperti dai Fondi di Solidarietà Bilaterali. L’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS trova applicazione a prescindere dal requisito dimensionale: in tal caso, la soglia dimensionale continuerà a dover essere verificata mensilmente tenendo conto della media occupazionale del semestre di riferimento per poter applicare la corretta aliquota contributiva.

 

Valorizzazione in Uniemens

In conclusione, il documento di prassi si occupa di stabilire le istruzioni operative specifiche per la compilazione dei flussi Uniemens e per gli adempimenti contributivi da quest’anno in vigore; per tutti questi aspetti di dettaglio si rimanda alla Circolare n. 76 del 30 giugno 2022.

 

NDR. Nel 2021 ha debuttato il flusso Uniemens-Cig per snellire le richieste della cassa integrazione 

 

a cura di Antonella Madia

Venerdì 8 Luglio 2022