Incentivo all'utilizzo della mobilità elettrica: via libera alla esenzione sul fringe benefit

Non deve essere computato ai fini reddituali il “benefit” riconosciuto ai lavoratori di un’azienda per promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto elettrici.

Aspetti generali del welfare aziendale

incentivo utilizzo mobilità elettricaCon il termine di welfare aziendale si intende l’insieme di iniziative, beni e servizi che l’azienda può mettere a disposizione dei propri dipendenti, per aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale.

Dal punto di vista fiscale, vale il contenuto dell’articolo 51 comma 2, lettera f), del Tuir, laddove viene escluso dal reddito di lavoro dipendente (e quindi da imposizione):

“l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità adisposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti […] per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.

Estremamente vario, quindi, il panorama dei benefit che possono essere erogati in esenzione da imposta.

Si pensi ad esempio ai buoni pasto, ai buoni carburante e buoni spesa, al rimborso delle spese scolastiche e universitarie per i figli, ai viaggi, ai corsi di formazione, agli abbonamenti a strutture sportive.

Un recente intervento di prassi (la risposta n. 329 del 10 giugno 2022 dell’Agenzia delle entrate) ci dà lo spunto per occuparcene oggi.

 

Il caso di Fisco: incentivi all’uso di auto elettriche

Si tratta del caso di un datore di lavoro che effettua investimenti per aumentare l’efficienza energetica e svolge anche un lavoro di formazione sia all’interno sia all’esterno delle proprie aziende per sensibilizzare e incentivare il personale all’uso delle auto elettriche.

Le spese relative a sei mesi di ricarica che intende riconoscere gratuitamente alla generalità dei dipendenti che acquisteranno un’auto elettrica entro un determinato periodo di tempo non è da considerarsi imponibile.

Ciò in quanto l’esclusione dal reddito si realizza (si vedano la risoluzione n. 34/2004, la circolare n. 28/2016, la risoluzione n. 55/2020) se:

  • le opere e i servizi sono messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
     
  • le opere e i servizi riguardano erogazioni in natura;
     
  • e se le stesse opere perseguono finalità educative o di assistenza.

Nel caso in specie, il benefit è elargito ai dipendenti allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente e incentivare il ricorso alla mobilità elettrica.

Poiché il benefit è, con spirito antiabuso, limitato in termini di importo e/o di Kw totali di ricariche effettuabili e soddisfa il requisito della finalità educativa previsto dalla norma, esso potrà fruire del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 15 giugno 2022