TD16 per reverse charge interno ed emissione delle note di credito

Alcuni chiarimenti su obblighi di emissione e modalità di registrazione delle fatture e note credito in reverse charge, con particolare riferimento all’integrazione della fattura o della nota credito tramite SdI.

Cosa indicare nella fattura elettronica in reverse charge

td16 reverse chargeQuando un cedente/prestatore del servizio italiano emette una fattura elettronica senza rivalsa dell’Iva, in quanto soggetta a inversione contabile ai sensi dell’articolo 17 del DPR 633/1972, occorre indicare:

  • nel campo “Tipologia documento”, il codice TD16;
     
  • il fatto che si tratta in un’operazione soggetta a inversione contabile;
     
  • scegliere nel campo “Natura operazione” uno dei sottocodici N6, vale a dire:
     

    • 1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
       
    • 2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della L. 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO;
       
    • 3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
       
    • 4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
       
    • 5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
       
    • 6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
       
    • 7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
       
    • 8 inversione contabile – operazioni settore energetico.

Il soggetto passivo destinatario della fattura deve, come indicato dall’articolo 17, comma 5 e 6 e articolo 74, comma 7 e 8 del D.P.R. 633/1972, integrare la fattura con aliquota Iva e imposta corrispondente.

In questo modo è possibile registrare la fattura sia nel registro delle vendite o corrispettivi (articoli 23 e 24 D.P.R. 633/1972) sia nel registro degli acquisti (articolo 25 D.P.R. 633/1972).

 

Gli obblighi di emissione e registrazione della fattura in Reverse Charge

La fattura deve essere registrata entro il mese in cui è stata ricevuta o diversamente, entro 15 giorni dal ricevimento, con riferimento al relativo mese.

Per fare un esempio, ipotizziamo che a seguito delle pulizie eseguite presso la sede della società, l’impresa di pulizie emetta una fattura (natura operazione N6.7) che viene ricevuta dalla controparte il 20 giugno.

La società, per procedere con la corretta contabilizzazione, deve integrare la fattura con l’imposta corrispondente e registrarla nel registro vendite o entro il 30 giugno o al più tardi entro il 5 luglio, con riferimento al mese di giugno.

Allo stesso modo va registrata anche nel registro delle fatture passive.

Nel caso in cui si ometta di integrare materialmente la fattura ricevuta, l’articolo 6, comma 9bis, D.Lgs. 471/1997 prevede che:

“È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli articoli 17, …. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ….

Se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.”

 

L’integrazione o autofattura elettronica

Il soggetto che riceve la fattura ha anche la possibilità di integrare la fattura tramite il SdI, utilizzando il codice TD16.

In questo modo il documento viene recapitato solo a sé stesso e l’Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di utilizzarlo per redigere le bozze dei registri Iva.

Deve poi indicare i propri dati come soggetto che emette la fattura, i dati del ricevente, l’imponibile e l’imposta.

Nel campo Data va indicata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore mentre nel campo 2.1.6 sono riportati gli estremi della fattura di riferimento ed infine, nel campo 2.1.1.4 è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva creata appositamente.

Come precisato in una FAQ aggiornata il 23.04.2021 non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

Infatti, nel caso in cui il cessionario committente volesse avvalersi delle bozze dei registri Iva precompilati elaborati dall’Amministrazione, è opportuno procedere con la trasmissione allo SDI del documento TD16 entro la fine del mese.

Inoltre, la fattura va integrata e registrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti da parte del cessionario committente.

In alternativa alla trasmissione del documento TD16 tramite SDI, come riportato nella guida dell’agenzia delle entrate nella versione 1.6 del 4 febbraio 2022, il cessionario/committente ha la possibilità di stampare la fattura ricevuta e integrarla manualmente.

In questo modo tuttavia, l’Agenzia non potrà acquisire il documento per le bozze dei registri Iva. 

 

La nota di credito in reverse charge

Nel caso di una nota di credito emessa dal cedente al fine di rettificare una fattura trasmessa in regime di reverse charge, il soggetto che riceve la fattura può procedere con l’integrazione della nota di credito ricevuta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta, indicando gli importi con segno negativo senza necessità di utilizzare il documento TD04.

Infine, a partire dal 01.07.2022 sarà obbligatorio inviare tramite Sdi, in merito alle operazioni transfrontaliere, i documenti TD17, TD18 e TD1.

L’invio dei documenti TD16, resterà invece facoltativo.

 

A cura di Alberto De Stefani

Lunedì 27 giugno 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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