Uno dei casi dubbi sulla gestione dell’IVA è quello della fatturazione dei servizi di pulizia negli uffici: si applica il reverse charge? Analisi di un caso pratico con compilazione della dichiarazione IVA 2022.
Servizi di pulizia a edifici e meccanismo del reverse charge IVA
Per effetto dell’art. 1, comma 629, della Legge di stabilità 2015, con decorrenza dall’ormai lontano 1 gennaio 2015, alle prestazioni di servizi di pulizia relative a edifici si rende operativo il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge.
Infatti, per quanto attiene ai servizi di pulizia, l’unica condizione richiesta dalla lettera a-ter), sesto comma, dell’art. 17 del decreto Iva è che tali prestazioni siano “relative ad edifici” (es.: i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti).
Per l’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella Ateco 2007.
Attività classificabili come servizi di pulizia
Si devono, conseguentemente, ricomprendere nell’ambito applicativo della citata lettera a-ter) le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente a edifici:
- 21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
per cui si devono ritenere escluse dall’applicazione del meccanismo dell’