Regime impatriati: quali requisiti per accedere al secondo quinquennio agevolato?

L’accesso al secondo quinquennio di fiscalità agevolata per i soggetti che trasferiscono in Italia la propria residenza a seguito di un periodo di lavoro svolto all’Estero non è automatico, ma è necessario verificare alcune condizioni, che devono sussistere prima del trasferimento in Italia. Vediamole meglio.

Gli avvicendamenti normativi sul regime impatriati

regime impatriati requisitiIl regime speciale per lavoratori impatriati, detto anche “rientro dei cervelli”, è un particolare regime fiscale che prevede l’applicazione di imposte molto ridotte rispetto a quelle che si pagano normalmente sui redditi prodotti durante l’anno.

Tale regime ha l’obiettivo di favorire il rientro in Italia di professionalità particolarmente specializzate.

Le prime disposizioni in materia sono state fornite attraverso il Decreto Internazionalizzazione, articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015.

E infatti, a partire dal periodo d’imposta 2016 si prevede proprio una tassazione agevolata dei redditi prodotti dei contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa all’interno del territorio italiano.

Con il Decreto Crescita, Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 5, sono state previste apposite modifiche al regime impatriati, ridefinendo i requisiti soggettivi e oggettivi per il trasferimento della residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia a partire dal periodo di imposta 2020.

Tra questi, di importanza fondamentale è l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dal 50 al 70% oltre che l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in termini di fiscalità, in specifiche ipotesi stabilite dalla legge.

In aggiunta il Decreto Fiscale (Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019) con l’art. 13-ter, il Legislatore si pone l’obiettivo di superare la disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra i soggetti che trasferivano la residenza fiscale a partire dal 3 luglio 2019 e quelli rientrati a decorrere dal 30 Aprile 2019, estendendo anche nei confronti di chi è rientrato a partire dal 30 aprile 2019 le agevolazioni disposte all’interno del Decreto Crescita.

 

Regime impatriati: chi può accedervi

Dopo questo excursus delle modifiche normative, si segnala quali sono le agevolazioni previste per il regime degli impatriati: in particolar modo si prevede che i redditi da lavoro dipendente e assimilati così come i redditi da lavoro autonomo che siano prodotti in Italia da lavoratori che qui trasferiscono la residenza, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare qualora ricorrano specifiche condizioni ossia:

  • non essere stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento e l’impegno a risiedere in Italia per almeno due anni;
     
  • che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Sono beneficiari di tale trattamento fiscale i cittadini italiani ma anche i cittadini dell’Unione Europea o di altro Stato extra UE, con il quale risulti una convenzione contro le doppie imposizioni oppure un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e che abbiano specifiche caratteristiche in termini di titoli di studio, ossia:

  • essere in possesso di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi;
     
  • aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea oppure una specializzazione post-lauream.

 

Quando può essere esteso per il secondo quinquennio?

Come detto tale beneficio fiscale dura per un quinquennio, ma a seguito delle modifiche introdotte al testo originale, esso può essere esteso anche per ulteriori 5 anni, a condizione che sussistano alcune condizioni, ossia:

  • la presenza di figli minorenni a carico anche in affido preadottivo;
     
  • l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia da parte del lavoratore, del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

In tal caso, il beneficio viene sì esteso per ulteriori 5 anni, ma per una percentuale di abbattimento di aliquota inferiore, ossia fino al 50%; ciò significa che non sarà più tassato il 30% dei redditi prodotti in Italia, bensì il 50%.

Si ricorda infine che la percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato per gli ulteriori 5 periodi di imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni oppure a carico.

 

Altri chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la Legge di Bilancio 2021, l’articolo 1, comma 50, ha stabilito che al fine di consentire per un’ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati viene estesa tale possibilità anche nei confronti di coloro che siano stati iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che siano cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea i quali abbiano trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime impatriati.

Questo significa che si potrà fruire del secondo quinquennio di fiscalità agevolata qualora le persone fisiche che ne facciano richiesta, durante la loro permanenza all’Estero siano state iscritte all’AIRE, oppure essere cittadini di Stati membri dell’Unione Europea.

Su tale argomento ritorna nuovamente l’Agenzia delle Entrate a seguito della Risposta a Interpello n. 321 del 3 giugno 2022, con la quale l’Agenzia Entrate specifica che per poter accedere al secondo quinquennio di regime fiscale agevolato per impatriati, è assolutamente necessario che il cittadino nel biennio precedente fosse stato o cittadino membro di uno Stato UE oppure italiano iscritto all’AIRE.

Qualora il soggetto richiedente – benché beneficiario al 31 dicembre 2019 del primo quinquennio di regime speciale per lavoratori impatriati – non fosse in alcuna di tali circostanze, allora non sarà possibile avvalersi dell’opzione del secondo quinquennio di fiscalità agevolata a seguito del rientro in Italia.

 

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A cura di Antonella Madia

Lunedì 27 giugno 2022