Analisi del regime fiscale degli “impatriati”: come trasferirsi in Italia con un’agevolazione fiscale del 70% che può durare fino a 10 anni.
In questo articolo concentreremo la nostra attenzione sull’Agevolazione prevista dal Regime Fiscale degli Impatriati.
Questa Agevolazione, che permette una riduzione di imposte del 70% fino a 10 anni, fa parte di un gruppo di Agevolazioni Fiscali volte a rendere attraente il trasferimento della residenza in Italia:
- il Regime del Rientro Cervelli per Ricercatori e Docenti;
- il Regime degli Impatriati;
- Regime della Flat Tax al 7% per i Pensionati Esteri.
- il Regime dei cosiddetti “Paperoni”.
Quali sono le caratteristiche del Regime Fiscale degli Impatriati?
La prima annotazione che ci pare importante fare relativamente al Regime Fiscale degli Impatriati è che nonostante il nome (“Impatriati“) l’Agevolazione in oggetto si rivolge:
- sia a Cittadini Italiani, previamente espatriati, che intendano rientrare in Italia;
- sia a Cittadini Stranieri che intendano trasferire la propria residenza in Italia.
Il Regime Fiscale degli Impatriati è stato originariamente previsto con l’art. 16 del Decreto Legislativo 147 del 2015.
È importante sapere che le modalità di funzionamento dell’agevolazione prevista dal Regime Impatriati sono state fortemente innovate dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) il quale è entrato in vigore il 30 Aprile 2019.
Pertanto possiamo dire che siamo in presenza di due configurazioni del Regime Impatriati:
Regime Impatriati nella Formulazione Previgente
La configurazione della norma fino al giorno 29 Aprile 2019, che prevedeva certi requisiti ed un’agevolazione del 50% in termini di abbattimento della base imponibile derivante da attività di lavoro autonomo o di lavoro dipendente;
Regime Impatriati nella Formulazione Attuale
La configurazione attuale della norma che è quella che è entrata in vigore il giorno 30 Aprile 2019 e che prevede determinati altri requisiti ed un abbattimento della base imponibile dei redditi di lavoro autonomo o dipendente pari al 70%.
Nel presente articolo noi ci concentreremo sulla Formulazione Attuale del Regime Impatriati, tenendo però presente che tratteremo anche la possibilità di fare la Proroga del Regime Impatriati che è stata riservata a tutti coloro che avevano aderito al Regime Impatriati nella Formulazione Previgente.
I requisiti di accesso al regime impatriati
Il Regime degli Impatriati nella sua formulazione attuale prevede due requisiti soggettivi:
- che il lavoratori richiedenti l’Agevolazione non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;
- che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia.
Vediamo di analizzare questi due requisiti.
Il caso dei lavoratori non residenti in Italia nei due periodi antecedenti il trasferimento in Italia
La norma in oggetto prevede che il soggetto che si trasferisca in Italia debba essere stato residente all’estero per almeno due periodi d’imposta: attenzione che ciò non significa più che il soggetto, se Cittadino Italiano, debba essere stato iscritto all’AIRE per almeno due anni.
Il Decreto Crescita del 2019 ha infatti inserito il comma 5-ter all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 in cui si stabilisce che, per tutti coloro che trasferiscono la residenza a partire dal periodo d’imposta 2020 (interpretativamente poi esteso anche a coloro che hanno trasferito la residenza a partire dal 2019), il requisito si intende soddisfatto qualora i soggetti abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le Doppie Imposizioni sui redditi: pertanto la residenza può essere provata con le norme Convenzionali e non più tramite il requisito dell’AIRE.
Facciamo alcuni esempi.
ESEMPIO 1:
Il Sig. X si trasferisce in Italia dagli Stati Unit