Valutazione dell’infrazione in materia di antiriciclaggio sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione.
Tra gli operatori ci si chiede quali verifiche debba eseguire il professionista incaricato di curare, per esempio, gli adempimenti dichiarativi di un contribuente in regime semplificato o forfettario al fine di riscontrare eventuali violazioni dell’uso del contante.
Ciò in quanto la documentazione consegnata dal cliente potrebbe non consentire al commercialista di avere contezza delle modalità con cui sono avvenuti incassi e pagamenti.
Alcune valutazioni importanti in tema di pagamenti in contanti, antiriciclaggio e contribuenti forfettari
Argomenti trattati:
- Limitazioni all’uso del contante
- Aspetti sanzionatori
- Antiriciclaggio e obblighi di comunicazione delle infrazioni
- La nozione di infrazione a fini antiriciclaggio
- Obblighi dichiarativi per semplificati e forfettari e trasferimenti soprasoglia: un caso pratico
- Alcune osservazioni
- Bozza incarico professionale contribuente in regime forfettario
***
Limitazioni all’uso del contante
Il comma 1, dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.lgs. 25/05/2017, n. 90, individua la limitazione dell’uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni finanziarie.
La disposizione impedisce il trasferimento tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) a qualsiasi titolo, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore, in valuta nazionale o in valuta estera, qualora il valore dell’operazione, anche frazionata, dovesse risultare complessivamente pari o superiore ad € 2.000,00 [1].
I trasferimenti che eccedono il suddetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).
Le operazioni frazionate
Relativamente alle operazioni “frazionate” la prassi enucleata dal MEF prevede un arco temporale di sette giorni entro il quale l’operazione può essere considerata unica, anche se l’accordo espresso tra le parti di una regolamentazione del pagamento più lunga non è automaticamente idoneo ad escludere l’artificiosità del frazionamento.
Allo stesso modo l’effettuazione delle transazioni finanziarie in un periodo pari o inferiore a 7 giorni non implica l’artificiosità del frazionamento: ciò che rileva è l’emersione di un intento elusivo, rinvenibile dal complesso della documentazione e delle informazioni rilevanti nel caso specifico.
E’ compito dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio l’onere di individuare eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni ad unità.
Secondo Il MEF deve essere verificato, nello specifico, l’oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi rappresentano frazioni di unità, ancorché effettuati in un periodo superiore a 7 giorni, ovvero se rappresentano una pluralità di prestazioni.
Il pagamento a rate
Circa il pagamento “a rate”, in sede interpretativa è stato chiarito che, nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto sia di importo pari o superiore alla soglia prevista (attualmente pari ad € 2.000), lo stesso può essere dilazionato in contanti soltanto se:
- l’importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 2.000;
- la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale devono risultare, in particolare, l’importo complessivo da pagare e l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze. In presenza di rate di importo pari o superiore al suddetto limite il pagamento delle stesse non può essere effettuato per contanti.
Rientra, quindi, nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura.
Il pagamento in più rate della somma dovuta non è effettuato con lo specifico intento di eludere la soglia.
Aspetti sanzionatori
La responsabilità dell’infrazione, in caso di violazione del divieto, ricade sia nel soggetto che ha provveduto al trasferimento, sia in colui che lo ha ricevuto che ha contribuito ad eludere la ratio normativa.
Affinché sia ravvisabile l’infrazione è sufficiente il trasferimento d