Le spese di sponsorizzazione devono essere considerate inerenti, anche quando realizzano una forma di pubblicità indiretta, che si estrinseca nella promozione di un marchio.
È quanto ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, che ha confermato la decisione con la quale i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo un avviso di accertamento con cui l’Ufficio finanziario aveva ripreso a tassazione, in capo a una società a responsabilità limitata, costi di sponsorizzazione, ritenendoli indeducibili per mancanza di inerenza.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 8 della Legge n. 289 del 2002:
“il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario (…)”.
Costi di sponsorizzazione: spese di rappresentanza o pubblicità?

Il particolare regime disciplinato dall’art. 90, comma 8, prevede, dunque, una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, laddove risultino soddisfatti i seguenti requisiti:
- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
- sia osservato il limite quantitativo di spesa;
- la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia realmente posto in essere una specifica attività promozionale; senza che rilevino requisiti ulteriori.
In presenza delle condizioni sopra indicate detti costi risultano essere fiscalmente deducibili dal

