L’avvenuta notificazione agli altri obbligati in solido di un avviso di accertamento, non osta alla presentazione della dichiarazione correttiva da parte di chi non ha ricevuto l’atto.
E’ questo sostanzialmente l’interessante principio che si ritrae dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il fatto: la dichiarazione di successione correttiva
Un contribuente propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza, con la quale la Commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, per il recupero della maggiore imposta di successione da lui dovuta su un immobile pervenuto quale successore testamentario, con altri coobbligati.
Dai fatti di causa emerge, per quanto qui ancora di interesse, che:
- l’11 ottobre 2011 il contribuente presentava una prima denuncia di successione con la quale dichiarava di avvalersi del criterio di valutazione automatica dell’immobile sulla base della rendita catastale, ex articolo 34 comma 5 d.lgs.346/90;
- il 21 giugno 2013 l’agenzia delle entrate provvedeva a liquidare l’imposta principale dovuta sulla base della denuncia così presentata, senza nulla eccepire sul valore catastale indicato;
- l’11 settembre 2013 il contribuente, avvedutosi di un errore nel calcolo del valore catastale utilizzato quale criterio automatico di valutazione, presentava una denuncia integrativa di rettifica, con indicazione del maggior valore catastale correttamente stabilito (euro 42.136,00);
- il 19 settembre 2013 gli veniva notificato l’avviso di rettifica e liquidazione qui opposto, con il quale l’amministrazione finanziaria escludeva l’applicabilità nella specie del criterio di valutazione automatica…
…“in quanto trattasi di immobile il cui valore dichiarato è inferiore al valore automatico che si ottiene moltiplicando la rend