Contributo a fondo perduto wedding: modello e regole operative

Scade il 23 giugno il termine per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’ho.re.ca.
E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il provvedimento che approva il modello e le regole operative finalizzate all’ottenimento del contributo.

Fondo perduto settore wedding

contributo fondo perduto weddingIn un precedente contributo dal titolo “I nuovi contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento e HoReCa” abbiamo avuto modo di analizzare il contributo destinato al ristoro di alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall’emergenza economica da Covid-19, quali appunto il settore del wedding, quello dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie e il settore dell’Ho.Re.Ca. (hotellerie-restaurant-catering).

L’articolo cui facciamo rinvio fu scritto all’indomani del decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2022, che ha individuato la platea dei beneficiari, i requisiti necessari e la modalità di ripartizione dei fondi, affidando all’Agenzia delle entrate le attività di gestione delle istanze, ripartizione proporzionale dei fondi ed erogazione.

In data 8 giugno è stato firmato il provvedimento con il quale sono stati definiti sia le regole operative, sia il modello di domanda per la richiesta e le relative istruzioni per la compilazione.

 

Il modello di istanza

Nel modello troviamo le seguenti sezioni:

  • sezione dati identificativi del richiedente, nella quale il richiedente, che continua l’attività di un altro soggetto ne indica il codice fiscale, se erede di deceduto, o la partita Iva, se avente causa in operazione aziendale con confluenza;
  • sezione dedicata ai requisiti posseduti;
     
  • le sezioni riservate all’Iban corrispondente al conto corrente sul quale verrà accreditato il contributo;
     
  • sezione per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al rispetto e al non superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.

Tale ultimo punto è fondamentale in quanto possono accedere al contributo solamente le imprese che al momento dell’istanza hanno un plafond di aiuti residuo relativo alla sezione 3.1 del Temporary Framework, che va necessariamente indicato.

Esso è pari alla differenza tra il massimale previsto dalla sezione 3.1 per il settore di attività (agricoltura, pesca e acquacoltura e settori diversi) e l’importo complessivo di tutti gli aiuti già ottenuti su tale sezione.

Il contributo eventualmente riconosciuto sarà infatti pari al minore tra l’importo determinato in fase di ripartizione dei fondi e l’importo del plafond residuo della sezione 3.1.

L’istanza accoglie anche i dati relativi agli eventuali aiuti ricevuti in eccedenza rispetto ai massimali previgenti del Temporary Framework e ai relativi interessi di recupero, che il contribuente – non avendoli già riversati – intende restituire mediante sottrazione dal contributo a fondo perduto che richiede con l’istanza.

Nel caso in cui il richiedente si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, è presente il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali degli altri soggetti facenti parte dell’impresa unica, i cui aiuti di Stato ottenuti sono stati considerati.

 

Presentazione dell’istanza

L’istanza può essere presentata tra il 9 e il 23 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop telematico).

Gli intermediari abilitati possono presentare l’istanza per conto dei loro clienti, qualora abbiano delega al cassetto fiscale o alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”, o ancora abbiano acquisito specifica delega per la presentazione dell’istanza in questione.

L’istanza con dati errati può essere sostituita presentando una nuova istanza entro il termine del 23 giugno 2022; entro la stessa data si può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Trascorso il detto termine per la trasmissione delle istanze, vengono eseguiti i controlli, tra i quali la verifica dell’intestazione o cointestazione al richiedente del conto corrente di cui all’Iban indicato, al termine dei quali l’Agenzia procede alla ripartizione dei fondi stanziati per ciascun settore e all’erogazione dei contributi.

Per ciascuno dei settori la determinazione del contributo spettante avviene in tre fasi successive:
  • il 70% delle risorse finanziarie viene ripartito su tutti i beneficiari indipendentemente dalla fascia di ricavi 2019;
     
  • il 20% delle risorse viene ripartito tra i soli beneficiari con ricavi 2019 superiori a 100mila euro;
     
  • e il 10% delle risorse viene ripartito tra i soli beneficiari con ricavi 2019 superiori a 300mila euro.

Anche per questo contributo è prevista la presentazione della dichiarazione antimafia, qualora esso sia di importo superiore a 150mila euro.

Infine, il provvedimento illustra i controlli che potranno essere svolti successivamente all’erogazione, fornendo altresì le modalità operative per l’eventuale restituzione di un contributo ottenuto e non spettante.

 

Fonti:

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 10 giugno 2022