Trattasi di misure volte a riformare l’istituto, in modo da prevenirne gli abusi da parte delle aziende.
Tenuto conto del frequente utilizzo appare utile una disamina dei nuovi e/o futuri aspetti normativi e dei loro riflessi sull’uso dello strumento.
Tirocinio: in cosa consiste
Il tirocinio (detto anche stage) è uno strumento offerto agli imprenditori per rendere più agevole l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di talune categorie di soggetti: consiste in un inserimento temporaneo di un soggetto all’interno del mondo del lavoro, che non si concretizza in un contratto di lavoro subordinato ma in un rapporto avente solamente natura formativa.
In particolare, il tirocinio rappresenta per il tirocinante un ottimo strumento per l’acquisizione “on the job” di una esperienza, che pur non concretizzandosi in attività lavorativa, lo avvicina in maniera diretta al mondo del lavoro, aprendogli la strada ad un più agevole futuro inserimento.
Per le imprese ospitanti, il ricorso ai tirocinanti consente di acquisire informazioni e impressioni sui giovani, avendo così la possibilità di testarne alcune qualità in vista di una futura assunzione.
Si distinguono due categorie di tirocini:
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Tirocini curriculari:
previsti nei piani di studio delle Università o di Enti Formativi, danno la possibilità agli studenti di perfezionare le conoscenze scolastiche attraverso una esperienza professionale;
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Tirocini extracurriculari:
finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani, disabili, disoccupati ed altre categorie, essi vengono disciplinati dalle singole Regioni.
La loro finalità è quella di favorire le scelte professionali del tirocinante mediante una formazione in un’azienda, mettendolo quindi in contatto diretto il tirocinante con il mondo del lavoro.
Tirocini extracurriculari: le parti in causa
Nel rapporto di tirocinio si incontrano tre soggetti:
- il tirocinante;
- il soggetto ospitante, ad es. società o azienda;
- l’ente promotore, ad es. le Agenzie per il Lavoro, i Centri per l’Impiego, le Scuole e le Università, ecc.
Per avviare un tirocinio formativo extracurriculare è necessaria una convenzione fra l’ente promotore ed il soggetto ospitante, che dovrà prevedere un progetto formativo (PFI) redatto dal soggetto ospitante e sottoscritto dal tirocinante nel quale saranno indicati tra le altre cose la durata, l’orario giornaliero e settimanale, gli obblighi e le attività del tirocinante, le garanzie assicurative, l’indennità di