La telenovela della comunicazione dei lavori occasionali è davvero finita?

La legge di conversione del Decreto Ucraina ha apportato una modifica sulle modalità di comunicazione dei lavoratori occasionali, che non sembra essere risolutiva, a dispetto di quanto interpretato da taluna dottrina.

Comunicazione lavori autonomi occasionali: evoluzione della normativa

comunicazione lavori occasionaliSembrava abbastanza banale la novità introdotta dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, relativa alla comunicazione dell’inizio di una attività di lavoro occasionale, ma invece nella realtà dei fatti non è stato così.

Addirittura, dopo i ben cinque interventi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (al cui commento dal titolo “Comunicazioni INL: sarà ancora possibile usare la PEC per il lavoro occasionale” si rinvia), è stata la volta del legislatore, che con l’art. 12-sexies del D.L. n. 21/2022, apportato in sede di conversione dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, è intervenuto sul citato art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

 

Casi di esclusione

Viene innanzitutto introdotta una ridondante fattispecie di esclusione dalla comunicazione della quale obiettivamente non se ne avvertiva la necessità: la nuova norma esclude infatti “le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.

In sostanza, viene confermato quanto già chiarito dal Ministero e dall’INL con la nota n. 29/2022, ciò in quanto le prestazioni in discorso sono soggette a diversa comunicazione UniLav ex art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, secondo quanto previsto dal D.L. n. 152/2021 (convertito nella L. n. 233/2021).

Se la prima novità è di fatto inutile, la seconda è addirittura confusionaria.

La norma infatti interviene anche – cercando forse di mettere la parola fine – sui canali per comunicare l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, essa sostituisce le parole “mediante SMS o posta elettronica” con “mediante modalità informatiche”.

Secondo taluna dottrina, con tale espressione si vuole intendere che l’unico canale ammesso – dal 21 maggio 2022, data di entrata in vigore della modifica normativa – sarà quello del portale del Ministero del Lavoro, essendo cancellate email e SMS quali possibili mezzi di invio.

 

Modalità informatiche di invio della comunicazione: alcuni dubbi di interpretazione

Come si ricorderà, infatti, a partire dal 28 marzo il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione dei committenti una piattaforma telematica dedicata, presente nella sezione “Servizi Lavoro” ed accessibile sia dai datori di lavoro sia dai soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Tale affermazione, in verità, è probabilmente accettabile se si guarda l’interpretazione sistematica della norma (alla luce della confusione fatta dall’INL con i suoi interventi), ma se si sposta lo sguardo alla lettera, diventa decisamente errata, e legittimamente ci si chiede se il Legislatore non avrebbe potuto fare meglio (se non di più).

Anche le email e gli SMS sono infatti modalità informatiche di comunicazione, considerato che “informatico” è un aggettivo relativo a “qualsiasi supporto o elaborato elettronico contenente dati, informazioni o programmi”.

A parere di chi scrive, dunque, la modifica normativa non mette (purtroppo ed affatto) fine al doppio canale di invio della comunicazione (email/piattaforma), anche se verosimilmente occorrerà giocoforza indirizzarsi sull’utilizzo della piattaforma, anche in considerazione del fatto che la violazione comporta una sanzione pari a 833,33 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Ma, lo si ripete, la norma avrebbe potuto e dovuto essere scritta in maniera oggettivamente chiara.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 31 maggio 2022