La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale

di Devis Nucibella

Pubblicato il 26 gennaio 2022

Nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.
L’Ispettorato del lavoro ha fornito una serie di chiarimenti sull’ambito applicativo e sulle modalità per espletare l’adempimento. Vediamole di seguito.

Comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale: introdotto  nuovo obbligo

comunicazione lavoro autonomo occasionale 2022La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che:

“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo che vediamo di seguito.

 

Soggetti interessati

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori:

  • inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 codice civile – riferito alla persona che:
    “si obbliga a compiere verso un cor