Comunicazioni INL: sarà ancora possibile usare la PEC per il lavoro occasionale

L’INL ci ripensa sulle sanzioni in caso di comunicazione di lavoro autonomo occasionale effettuata a mezzo PEC e non a mezzo app: si potrà ancora usare il canale email.

lavoro autonomo occasionaleE siamo a cinque! Cinque, infatti (l’ultimo nemmeno di un mese fa), sono – con questo – gli interventi dell’ispettorato nazionale del lavoro in riferimento ad un tema abbastanza banale come quello della comunicazione del lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito nella L. n. 215/2021.

Stavolta, fortunatamente, interviene per una malcelata ammissione di errore.

La nota n. 881 (pubblicata pochi giorni fa, ossia il 22 aprile) riprende la sua ultima (la 573 del 28 marzo 2022) con la quale è stata comunicata la data del 30 aprile quale termine ultimo per adempiere all’obbligo in questione a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022.

 

Comunicazione lavoro autonomo occasionale: rimane attiva ancora la mail

L’Ispettorato rende nota la testata efficacia della nuova applicazione per svolgere l’attività di monitoraggio.

Come si ricorderà, la comunicazione via applicazione è stata prevista come canale esclusivo dall’1 maggio, e tale decisione non è stata esente da critiche.

In tal senso, pertanto, l’Ispettorato sembra rivedere tale orientamento, affermando che, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge

  • in caso di malfunzionamento del sistema

  • o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad esempio quando il committente che abitualmente si rivolge al proprio professionista incaricato per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio),

si ritiene opportuno mantenere attive le note caselle di posta elettronica.

Ciò significa, tra le altre cose, che le previste sanzioni in caso di utilizzo, dall’ 1 maggio, del canale di posta elettronica in luogo del canale dell’applicazione, non saranno irrogate.

 

La APP rimane strumento prioritario

Tuttavia, viene evidenziato, che proprio a causa della minore efficacia delle comunicazioni effettuate via email rispetto al tramite dell’applicazione, si ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 27 Aprile 2022