Nonostante l’inclusione nell’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale per i “produttori assicurativi”, viene confermato, quale criterio distintivo, quello basato sulla classificazione fiscale per le attività occasionali.
In un articolo pubblicato il 18/1/2022, dal titolo “La comunicazione preventiva nel lavoro autonomo occasionale: alcuni punti sui quali far chiarezza”, abbiamo illustrato l’ambito di applicazione del nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale.
Sul tema, come sappiamo, è intervenuto anche l’Ispettorato del Lavoro, il quale, dopo i chiarimenti forniti con le Note dell’11/01/2022 e del 27/01/2022, è nuovamente intervenuto con una Nota, la 393 dell’1/03/2022.
I chiarimenti sono stati espressi anche stavolta sotto forma di F.A.Q.
Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale: soggetti esclusi
Un primo aspetto delle precisazioni riguarda le tipologie contrattuali che sono escluse dalla comunicazione:
- coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa;
- guide turistiche, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale;
- prestazioni occasionali rese dai traduttori/interpreti e dai docenti di lingua, per lo stesso motivo di cui sopra, ossia in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale;
- consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale;
- prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate;
- sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, in quanto la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integra una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione;
- incaricato alla vendita occasionale, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 codice civile e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze,“sembra evidente che la stessa configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.
Tale concetto si deve ritenere esteso a tutti i procacciatori d’affari privi di partita IVA, indipendentemente dal settore in cui operano (assicurativo, o meno).
Le ultime novità dall’INL: inclusione dei produttori assicurativi
Sono state invece ricomprese nell’obbligo:
- le prestazioni rese dai “produttori assicurativi” occasionali.
Si tratta di coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione.
Diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale,
Alcuni dubbi ancora aperti…
Tale ultima inclusione contrasta con la tesi – confermata nella Nota 11/01/2022, – per la quale le attività occasionali soggette al nuovo obbligo sono solo quelle che, dal punto di vista fiscale, sono definite “attività di lavoro autonomo occasionale” (disciplinate dall’art. 67, comma 1, lett. l, Tuir), mentre non vi sono comprese le cc.dd. “attività commerciali svolta in via occasionale”, (disciplinate invece dalla lett. i, del citato art. 67, Tuir), nella quale appunto rientrano i produttori assicurativi.
Ciononostante, si ritiene di poter continuare a sostenere la tesi iniziale, anche in quanto in queste stesse ultime FAQ, come visto, si pone l’accento sulla differenza in ambito fiscale tra le due tipologie di lavoro occasionale.
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A cura di Danilo Sciuto
Mercoledì 16 marzo 2022