La comunicazione preventiva nel lavoro autonomo occasionale: alcuni punti sui quali far chiarezza

L’ambito applicativo della comunicazione preventiva nel lavoro autonomo occasionale (ad esempio: data di decorrenza, i rapporti interessati, l’oggetto della email…) stanno generando molti dubbi
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza…

Il Decreto Fisco-Lavoro interviene sul lavoro autonomo occasionale: la comunicazione preventiva

Nella realtà aziendale, capita che un imprenditore si avvalga occasionalmente di prestatori d’opera. E’ purtroppo assai frequente che di tale possibilità venga fatto un uso non propriamente ortodosso, sicchè è arrivato l’intervento del legislatore che, con il decreto “fisco-lavoro” ha introdotto un obbligo di comunicazione preventiva per tali tipi di rapporti di lavoro.

In altre parole, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, l’avvio dell’attività di tali lavoratori deve adesso essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

La comunicazione va ovviamente effettuata da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica (l’uso della PEC è raccomandato ma non obbligatorio).

La normativa è stata già esaminata nella sua completezza; in questo contributo ci soffermiamo sui dubbi più comuni, cercando di dissiparli.

 

Comunicazione preventiva nel lavoro autonomo occasionale: a chi si applica

L’ obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

Ne sono esclusi quindi qualsiasi altri soggetti diversi dalle imprese.

Ad esempio, professionisti ed enti non commerciali; questi ultimi ne sono esclusi per quanto riguarda l’attività istituzionale; pertanto, nel caso in cui essi svolgano anche attività commerciale, saranno soggetti a tale obbligo per le prestazioni commissionate in tale ambito.

La restrizione dell’applicazione ai soli imprenditori deriva dal fatto che tale obbligo è introdotto nell’ambito di una disposizione che attiene alla sospensione dell’attività delle imprese.

 

Da quando si applica

La norma prevede l’applicazione a partire dal 21 dicembre 2021; ovviamente, la data si riferisce all’inizio dei lavori, per cui un lavoro iniziato precedentemente non andrà comunicato, e ciò nemmeno se il pagamento di esso avviene dopo il 21/12.

Nessun adempimento dunque per chi oggi paga una prestazione di lavoro autonomo occasionale iniziata il 19/12.

L’Ispettorato, con una specifica nota, ha specificato che per tutti i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, nonché per i rapporti in essere alla data dell’11 gennaio 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio, si applica la regola generale già esposta, ovvero che la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

 

Quali sono i rapporti interessati dall’adempimento?

La comunicazione interessa i rapporti di lavoro autonomo occasionale, ovvero le prestazioni disciplinate dall’art. 2222 codice civile, riferito alla persona che:

“si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Si tratta, in altre parole, dei soggetti che conseguono i redditi indicati all’art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir, ossia quelli:

“derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

Si devono quindi escludere le attività commerciali svolte occasionalmente (ad esempio, i procacciatori di un unico affare), in quanto inquadrate fiscalmente dalla lettera i) del citato art. 67, comma 1 del Tuir.

Si sottolinea dunque che tali prestazioni devono essere caratterizzate, oltre che dall’assenza del vincolo di subordinazione, dalla occasionalità della prestazione, che quindi deve avere un carattere episodico.

Non rientrano in tale casistica, dunque, le prestazioni effettuate con una minima cadenza periodica.

Tale aspetto è importantissimo perché in presenza di prestazioni fittiziamente autonome può scattare il blocco dell’attività.

Nell’ambito della norma non rientrano nemmeno:
  • le collaborazioni coordinate e continuative;
     
  • i rapporti in precedenza denominati “lavoro accessorio”, nel limite di €. 2.500 di compenso per singolo committente;
     
  • tutte le attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente e, in quanto tali, assoggettate ad IVA; ovviamente, se l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
     
  • i rapporti di lavoro dei cd. “rider” per le consegne a domicilio.

 

Oggetto della email o dell’SMS

La comunicazione da inserire nella e-mail (anche nel corpo stesso) deve avere, a pena di nullità, i seguenti contenuti minimi obbligatori:

  • dati del committente e del prestatore;
     
  • luogo della prestazione;
     
  • descrizione sintetica dell’attività;
     
  • data di inizio della prestazione e presumibile durata (nel caso di opera o servizio non compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
     
  • ammontare del compenso.
 
Di seguito, il fac simile reso noto dall’INL.

comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale

Il committente potrà annullare/modificare una comunicazione già trasmessa in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 18 gennaio 2022