Nuove indicazioni in merito all’obbligo di comunicazione dell’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali, in capo ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
In particolare quel che concerne i destinatari del nuovo obbligo di comunicazione e le fattispecie che integrano l’obbligo di comunicazione.
Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione
La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoro autonomo occasionale.
In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che:
“con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Soggetti interessati
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota 11.1.2022, n. 29 aveva già fornito alcuni chiarimenti in merito ai soggetti interessati.
In particolare l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori:
- inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 codice civile – riferito alla persona che:
“si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”;
- sottoposti,