Note di credito: vale il termine dei 12 giorni per la trasmissione al Sistema di Interscambio

Se tanto si è detto e scritto sul termine per l’emissione della fattura, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il termine per emettere le note di credito.
Ciò vale non solo a livello giurisprudenziale e dottrinario, ma anche a livello di prassi: vale il termine di 12 giorni previsto per le fatture?

Qual è il termine previsto per l’emissione delle note di credito?

L’ultima pronuncia (della prassi) risale alla fine del 2021, laddove l’Agenzia delle entrate, in riferimento alle novità legislative relative alla possibilità di emettere la nota di credito nel caso di creditori assoggettati a procedure concorsuali, ha individuato nella data del 30/4 la data ultima per emettere le note di credito relativamente alle procedure concorsuali apertesi dal 26/5/2021.

termine emissione note creditoTale tesi, in quanto palesemente orientata a criteri di cassa piuttosto che normativi, è stata criticata in un precedente contributo dal titolo “Il termine per emettere nota di credito a soggetti falliti” a cui ovviamente si fa rinvio.

 

Termine per l’emissione di note credito

A prescindere da qualsiasi considerazione in ordine a tale scadenza, ci si è chiesto se il termine dei 12 giorni (previsto per l’emissione delle fatture immediate), valga anche ai fini delle note di credito oppure no.

La risposta è da ritenersi affermativa, per quanto esposto di seguito.

La disposizione che consente la trasmissione della fattura elettronica entro il termine di 12 giorni è stata introdotta ad opera dell’articolo 11 del DL 119/2018 (rubricato disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture) il quale, con una modifica al comma 4 dell’articolo 21 del DPR 633/72 ha previsto che la fattura è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

La relazione di accompagnamento esprime con chiarezza la ratio della disposizione precisando che:

“La norma, con valenza generale (e dunque al di là della sola fatturazione elettronica), consente l’emissione delle fatture entro dieci giorni (poi estesi a 12) dall’effettuazione delle operazioni che le stesse documentano. […]

Nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, è neces­sario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (dieci giorni) sia effettuata anche tale trasmissione”.

In altri termini, la modifica determina il seguente logico paradigma: la data di emissione della fattura è la data indicata nella fattura elettronica che si intende emessa quando trasmessa al sistema di interscambio, trasmissione che per ragioni di semplificazione potrà avvenire entro il termine di 12 giorni.

La trasmissione è quindi il procedimento di perfezionamento di emissione della fattura e il termine di trasmissione al SDI deve essere contenuto nel periodo di giorni 12 dalla data di emissione del documento che è sempre e comunque quello indicato nella fattura.

Tali regole non possono che valere anche per le note di credito.

Ciò è confermato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 che al paragrafo 4 precisa che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del File della fattura elettronica che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21 bis del DPR 633/72.

Peraltro, lo stesso provvedimento afferma che le regole tecniche stabilite per la fattura elettronica sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR 633/72 (così dette note di credito o di debito).

Si tratta di un assunto confermato ripetutamente dall’Agenzia delle Entrate laddove in documenti di prassi ha sempre affermato che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (si vedano le circ. 13/2018, Interpello 389/2019).

In particolare l’Agenzia Entrate, con la circolare 13/2018 confermando quando indicato nella relazione di accompagnamento al Dl 119/2018, ha affermato che la semplificazione introdotta con tale decreto (vale a dire data fattura uguale data emissione e termine di trasmissione 12 giorni) è finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e agevolazione per l’operatività dei soggetti passivi IVA obbligati ad emettere le fatture elettroniche via SDI ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, anche in considerazione di possibili difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture, oltre che evitare ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici che consentono oggi di predisporre una fattura.

 

Alcune precisazioni sull’emissione di nota credito

Non vi sono, quindi, dubbi sui seguenti concetti che trovano piena applicazione con riferimento all’emissione delle note di credito:

  • la data di emissione del documento fattura (e nota di credito) è la data indicata nel documento e pertanto la fattura e la nota di credito si intendono emesse a tale data;
     
  • l’emissione della fattura elettronica e della nota di credito è perfezionata con la trasmissione del documento al SDI;
     
  • il termine di trasmissione che perfeziona la valida emissione del documento con riferimento alla data indicata nel documento stesso deve avvenire entro il termine di 12 giorni.

 

Emissione di nota credito a procedura concorsuale attivata

Come detto nella premessa, seguendo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate esposta nella circolare del 2021, la n. 20, se la procedura concorsuale risulta attivata, ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/72 il 30/12/2021, il cedente o prestatore deve emettere, validamente, la nota di variazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa all’anno 2021.

In merito è ulteriormente precisato che, il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’esercizio del diritto alla detrazione – rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, del Decreto IVA – non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/98, contenente la riduzione non operata dell’imposta, o un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA.

Ciò perché, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, l’emissione della nota di credito è direttamente funzionale all’esercizio del diritto di detrazione e deve assicurare che sia rispettato il principio di neutralità dell’IVA (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l’obbligo di iscrivere l’imposta a debito per chi la riceve)

In tal senso va precisato che con circolare 14/2018 è stato affermato che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica rappresenta la data di effettuazione dell’operazione, di esigibilità dell’imposta e della relativa liquidazione.

Quindi è di fatto ulteriormente precisato che è la data indicate nella nota di credito a dettare il tempo di detrazione e di esigibilità dell’IVA nel paradigma di perfetta neutralità dell’IVA.

La detrazione potrà essere esercitata ai sensi dell’articolo 25 del DPR 633/72 tenendo conto, per altro, delle disposizioni di cui al comma 1 del DPR 100/1998, il quale prevede che, ai fini della detrazione si computano le fatture di acquisto che portano le operazioni relative al mese di liquidazione anche se ricevute entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Il primo comma dell’art. 1 del DPR 100/1998 come è noto prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. 

Per quanto diffusamente argomentato si avrà che nel caso di procedura di ammissione al concordato preventivo in data 30/12/2021, l’ultimo termine per l’emissione della nota di credito è il 2/05/2022 (il 30 aprile 2022 che è la scadenza naturale della presentazione della dichiarazione IVA 2022 cade di sabato), e la nota di variazione datata 2/05/2022 potrà essere trasmessa al SDI entro e non oltre il 14 maggio 2022; la detrazione della relativa IVA sarà esercitata con riferimento al mese di maggio 2022 o al più tardi con la dichiarazione IVA 2023 ai sensi dell’articolo 25 e 19 del DPR 633/72.

 

A cura di Mario Agostinelli e Danilo Sciuto

Martedì 10 maggio 2022