Indennità 200 euro una tantum e dintorni

Il neointrodotto “Decreto Aiuti” introduce, tra le altre misure, una indennità una tantum di 200 euro.
Esaminiamo chi sono i soggetti destinatari, mentre un Decreto attuativo dovrà definire, tra l’altro, i criteri e le modalità per la concessione del bonus ai professionisti.

indennità una tantum 200 euroNel decreto “aiuti” sono inserite anche alcune norme in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport. La prima di esse riguarda una indennità una tantum di 200 euro, che ricorda quella erogata all’inizio della pandemia, a favore dei lavoratori subordinati e soggetti ad essi assimilati.

Tale indennità spetta una sola volta per ciascun soggetto, e ovviamente non concorre alla formazione del reddito (nemmeno ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali).

 

Indennità una tantum di 200 euro: requisiti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, essi:

  • devono avere una retribuzione imponibile mensile fino a € 2.692;
     
  • non devono essere titolari della indennità prevista per i pensionati (per la quale rinviamo al prosieguo);
     
  • nel 1° quadrimestre del 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al comma 121, art. 1, della Legge di bilancio 2022 (sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) per almeno una mensilità.

Ad essi, l’indennità è riconosciuta in via automatica (previa dichiarazione di non essere titolare della medesima una tantum quale pensionato) da parte del datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

I datori di lavoro compenseranno tale indennità nel mese di luglio tramite la denuncia mensile, secondo le indicazioni rese dall’Inps.

Limiti reddituali

L’indennità viene invece corrisposta direttamente dall’Inps (sempre nella mensilità di luglio 2022) ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30/06/2022, a condizione che il reddito 2021 non sia superiore a € 35.000.

Si precisa che dal reddito 2021 occorre escludere il reddito della casa di abitazione.

 

Altri beneficiari del Bonus 200 € 

Ma, oltre ai predetti soggetti, l’indennità è prevista a favore di altri beneficiari.

Vediamo quali, premettendo che tale indennità (ad eccezione per i lavoratori domestici), verrà erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro.

In primis, i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18/05/2022, nel mese di luglio 2022.

L’indennità è riconosciuta anche a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni NASPI e DIS-COLL, o che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

Inoltre, l’Inps, sempre a domanda, eroga l’indennità ai titolari di rapporti di co.co.co. con contratti attivi al 18/05/2022 e iscritti alla Gestione separata, sempre a condizione che non siano titolari dei suddetti trattamenti e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e che abbiano avuto nel 2021 un reddito non eccedente € 35.000.

Altra categoria è quella dei lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, nonché dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (e abbiano avuto un reddito non eccedente € 35.000 per l’anno 2021).

Analogo discorso per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati (e il cui reddito non sia eccedente l’importo di € 35.000 per l’anno 2021).

Destinatari dell’indennità anche i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222.

Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18/05/22 alla Gestione separata.

Inoltre, troviamo anche gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18/05/2022 alla Gestione separata.

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, l’indennità è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022 insieme alla rata mensile di competenza, a meno che nei nuclei sia presente almeno un beneficiario delle indennità previste in precedenza.

 

Lavori autonomi e professionisti

Anche i lavoratori autonomi e i professionisti potranno beneficiare di tale indennità, a condizione che:

  • siano iscritti alle gestioni previdenziali Inps (IVS artigiani e commercianti o Gestione separata Inps) o a una Cassa di previdenza privata;
     
  • non abbiano fruito dell’indennità “una tantum”;
     
  • nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore all’importo che verrà stabilito da apposito Decreto attuativo.

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 23 maggio 2022