Una recente sentenza di Cassazione ci permette di fare un excursus a tutto campo sulle fasi di verifica ed accertamento: le autorizzazioni dell’autorità giudiziaria; materiale probatorio e prova testimoniale; motivazione per relationem; il valore delle informazioni assunte in sede penale…
La Corte di Cassazione è intervenuta a tutto campo in materia di accertamento, a seguito di un articolato e complesso giudizio tributario.
Indichiamo, quindi, in maniera sintetica, i diversi principi espressi, che costituisco sicuramente dei punti fermi da tenere in debita considerazione.
Gli interventi di Cassazione sulle varie fasi dell’accertamento
L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria
L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta dall’art. 33, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la trasmissione agli uffici dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale,…
…“è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell’autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (Cassazione, sez. 5, 17 dicembre 2001, n. 15914; Cass. sez. 5, 11 giugno 2003, n. 9320, per il caso in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata dal pubblico ministero anziché dal giudice per le indagini preliminari; Cass., sez. 5, 6 novembre 2002, n. 15538, per cui nessuna conseguenza può derivare dall’incompetenza dell’organo inquirente che l’ha concessa, atteso che neppure l’eventuale mancanza dell’autorizzazione tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi).
La mancata osservanza delle prescrizioni del codice di procedura penale, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell’indagine, non incide, purché non siano violate le disposizioni degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972, sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 24 della Costituzione (Cassazione, sez. 5, 16 aprile 2007, n. 8990; Cass., sez. 5, 17 gennaio 2018, n. 959)”.
Materiale probatorio e prova testimoniale
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Nel giudizio tributario:
“il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari con strumenti propri del procediment