Inerenza spese di sponsorizzazione: basta la correlazione, anche futura, con l'attività d'impresa

Un recente caso di Cassazione fa chiarezza sulla questione dell’inerenza delle spese di sponsorizzazione, evidenziando come la correlazione dei costi all’attività vada applicata anche in termini di attività potenziale o futura…

Spese di sponsorizzazione: deduzione e inerenza

inerenza spese sponsorizzazioneE’ senz’altro da accogliere con favore l’ultima sentenza di merito relativa al caso, sempre fonte di discussione, relativo all’inerenza delle spese di sponsorizzazione.

Essa rappresenta un naturale prosieguo di quella ordinanza n. 30024 del 26 ottobre 2021, con la quale si è stabilito l’importante principio di diritto riguardante il tema della deduzione delle spese di sponsorizzazione, che va sempre ammessa anche in assenza di un’utilità e/o vantaggio.

 

Il caso di Cassazione

Veniamo al caso.

Le spese oggetto di contestazione erano relative all’utilizzo, da parte di un pilota di kart impegnato in gare sportive a livello internazionale, del semplice logo della società, senza alcun concreto riferimento ai prodotti fabbricati.

A detta dell’Ufficio, infatti, tale mancanza di indicazione faceva sì che tali spese non avessero alcuna correlazione o finalità di miglioramento dell’immagine dell’impresa, senza contare che la contribuente non aveva dato alcuna dimostrazione di quale fosse l’effettivo ritorno in termini di potenziamento del fatturato conseguente alla sponsorizzazione.

Con la sentenza del 7 aprile n. 11324, la Corte di cassazione ha giudicato infondato tale motivo, richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alla verifica del requisito dell’inerenza dei costi sostenuti.

In primis, la Corte fa notare come la questione della diretta aspettativa di ritorno commerciale per il soggetto che sostiene le spese riguardava solo la individuazione della diversa natura delle spese ossia se di rappresentanza o di pubblicità.

Nella controversia di cui ci stiamo occupando il motivo del ricorso era unicamente quello della non inerenza e non della diversa natura delle spese sostenute.

Arrivando dunque al discorso dell’inerenza, la Corte ha evidenziato come risulti ormai superata la nozione fiscale di inerenza correlata ad una valutazione in termini di utilità o congruità della spesa.

 

Evoluzione del concetto di inerenza

In tema di imposta sui redditi d’impresa, invece, il principio di inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura.

Il concetto di inerenza, quindi, deve essere apprezzato attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo.

Alla luce di tale orientamento, che correla il concetto di inerenza a un giudizio di carattere qualitativo, va affermato che i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, potenziale incremento per l’attività imprenditoriale medesima.

Infine, è importante rilevare che la stessa sentenza ha affermato che, nel caso di specie non si può neanche parlare di incongruità del costo, in quanto a tale scopo non sarebbe sufficiente il mancato o scarso ritorno della campagna pubblicitaria in termini di fatturato.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Il superamento della nozione fiscale di inerenza dei costi di sponsorizzazione 

Costi di sponsorizzazione: deducibili in favore di società dilettantistiche

Spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche: vale la presunzione di inerenza?

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 12 aprile 2022