Esplicitazione degli interessi richiesti nella cartella di pagamento

Spesso accade che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione effettui un calcolo di quantificazione d’interessi, nella cartella esattoriale, di difficile interpretazione per il contribuente: come devono essere esposti gli interessi dovuti?

Il calcolo degli interessi nella cartella di pagamento: premessa

interessi cartella pagamentoSpesso accade che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione effettui un calcolo di quantificazione d’interessi nella cartella di pagamento, di difficile interpretazione per il contribuente; ciò comporta una palese violazione del diritto di difesa atteso che, difettando un prospetto analitico degli interessi, ciò non consente al contribuente di poter contestare adeguatamente la somma a tale titolo richiesta.

Tutto ciò avviene nonostante l’obbligo di motivazione della cartella esattoriale sia contemplato dall’art. 3 della L. n. 241/1990, che afferma il principio secondo il quale “Ogni provvedimento amministrativo…deve essere motivato…” e dall’art. 7 L. n. 212/200 (Statuto del contribuente) che prevede:

Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Nonostante il chiaro dettato normativo, la quaestio iuris relativa all’esplicitazione del calcolo degli interessi è stato oggetto di contrasto interpretativo da parte della giurisprudenza di legittimità.

 

Il parere delle Sezioni Unite della Cassazione

Per tale motivo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31960 del 5 novembre 2021, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione al Primo Presidente, affinché valuti la rimessione alle Sezioni Unite,

“[…] stante l’esigenza di rendere effettiva e incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, attraverso l’enunciazione di un principio di diritto, rispetto a questione variamente risolta dalla Sezione, questione che è destinata a riproporsi in numerose controversie”.

Di seguito giova riassumere gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia riassunti nella parte motiva dell’ordinanza di rimessione de qua.

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A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano

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