Bonus Sud: il punto sui presupposti agevolativi

di Vito Dulcamare Giuseppe Dulcamare

Pubblicato il 22 aprile 2022

Nonostante siano trascorsi anni dalla sua introduzione, il Bonus Sud continua ancora a presentare aspetti controversi circa la sussistenza di uno o più presupposti agevolativi.
Pare opportuno un riepilogo di quelli che sono i presupposti di ammissibilità, per agevolare un necessario monitoraggio delle fruizioni (effettuate e da effettuare) e per decidere eventuali rettifiche di quanto finora fatto eventualmente in modo “non conforme” a legge, tenuto conto che le interpretazioni fornite, in sede di verifiche, appaiono estremamente riduttive.

bonus sudIl comma 98 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, modificato dall’art. 7-quater del decreto legge n. 243/2016, prevede l’attribuzione del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel successivo comma 99, destinati a strutture produttive delle zone assistite del Mezzogiorno.

Peraltro, per risultare agevolabili i beni devono essere caratterizzati da una serie di presupposti che devono coesistere; la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti non consente l’ammissibilità al relativo credito.

In particolare, per l’ammissibilità all’agevolazione, i beni devono:

  • possedere il requisito della strumentalità;
     
  • possedere il requisito della novità;
     
  • devono essere destinati a strutture produttive ubicate nelle zone ritenute svantaggiate;
     
  • essere beni appartenenti a particolari tipologie di cespiti;
     
  • devono far parte di un progetto di investimento iniziale, secondo le norme comunitarie.

L’esame di tali requisiti[1] è condotto anche con riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate sia per precedenti crediti d’imposta, del tutto similari all’attuale bonus sud, sia per altri agevolazioni sostanzialmente simili.

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

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Bonus Sud: requisito della strumentalità

Secondo la circolare n. 34/E/2016, il requisito della strumentalità va riferito “all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.”

Deve trattarsi, quindi, di beni “di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa”, il che esclude:

  • i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce);
  • i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
  • i materiali di consumo.

Sul presupposto della strumentalità, risultano forniti alcuni chiarimenti con riferimento a similari agevolazioni.

 

Beni concessi in comodato

Con risoluzione n. 9/E/2002, relativamente al similare credito d’imposta introdotto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora i beni affidati in comodato siano strettamente funzionali all’attività del comodante, gli stessi costituiscono beni strumentali agevolabili per il comodante stesso.

Successivamente, con la risoluzione n. 225/E/2002, è stato ritenuto che è possibile considerare diramazione territoriale del comodante un impianto nel caso in cui lo stesso sia “strumentale allo svolgimento di un’attività che è propria” del comodante, con la conseguenza che il medesimo è ritenuto agevolabile.

Alla luce di quanto sopra, si può quindi affermare che i beni concessi in comodato sono agevolabili solo nei casi in cui gli stessi, di fatto, si configurino come beni strumentali indiretti del comodante, nel senso che la loro concessione in uso ai terzi è essenziale per lo svolgimento dell’attività propria dell’impresa comodante (ad esempio: frigoriferi concessi ai bar per la vendita di gelati, ecc.).

Non sarà, pertanto, agevolabile il bene acquistato al solo fine di usufruire del credito e non utilizzato né direttamente né indirettamente nel processo produttivo aziendale perché dato in uso ad un terzo che lo utilizza per lo svolgimento della propria attività.

Infatti, in altri interventi di prassi, l’Agenzia ha ritenuto che i beni concessi in uso a terzi, intendendosi per tali i beni non utilizzati direttamente dall’impresa che effettua gli investimenti, non sono meritevoli dell’agevolazione (circolare n. 38/E/2002, par. 2.2).

In particolare, con la risposta contenuta nella citata circolare viene espressamente rilevata la volontà del legislatore di finalizzare l’investimento agevolato, in modo duraturo ed esclusivo, al potenziamento della struttura produttiva del beneficiario, il che presuppone l’obbligo di non distogliere i beni dalla specifica struttura produttiva; conseguentemente non viene consentito alcun utilizzo diretto o indiretto da parte di terzi.

Non deve trarre in inganno il fatto che, con la risoluzione 10 gennaio 2002, n. 9/E, l’Agenzia si è pronunciata diversamente, in quanto era stata riconosciuta l’ammissibilità al credito d’imposta per gli investimenti di attrezzature POS concessi in uso a terzi; tale posizione ufficiale, in effetti, era conseguente al fatto che le predette attrezzature non costituiscono “beni strumentali dotati di una propria autonomia anche al di fuori della struttura produttiva dell’impresa”.

In altri termini, pur se localizzati presso terzi, in realtà i POS servono allo svolgimento della tipica attività d’impresa del soggetto beneficiario.

 

Beni concessi in franchising

Con la risoluzione 19 luglio 2002, n. 238/E, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto agevolabili, in caso di contratto di franchising, gli investimenti in beni strumentali relativi a punti vendita da concedere in gestione a soggetti terzi in franchising.

Infatti, rifacendosi alla nozione di unità produttiva fornita dalla circolare n. 41/E/2001, l’Agenzia ha affermato che i punti vendita per i quali il concedente “si è privato della gestione diretta, costituiscono semplici diramazioni territoriali e solo il complesso dei punti vendita presenti nell’ambito dello stesso comune configura un’autonoma struttura produttiva”.

In definitiva, nel caso del franchising, esaminata la particolarità del contratto e considerando che la “disciplina contrattuale e le medesime modalità di presentazione sul mercato consentono, così, di affermare che lo stesso punto vendita sia contemporaneamente strumentale all’attività di due soggetti”, con l’effetto che sono agevolabili “gli investimenti relativi alle strutture produttive concesse in godimento a terzi”.

 

Affidamento dei beni agevolati

Con la risposta a interpello n. 208 del 25 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto agevolabili gli investimenti in beni strumentali relativi a punti vendita da concedere in gestione a soggetti terzi sulla base di un apposito contratto di affidamento con il quale il concedente “condivide il rischio d’impresa, in considerazione della circostanza per cui il canone è parametrato agli incassi realizzati.”

 

Affitto o locazione dei beni agevolati

Con la circolare n. 38/E/2002, par. 5.3, è stato precisato che il credito può essere concesso ai soli be