Due casi pratici faciliteranno la comprensione...
Bonus facciate: aspetti generali
Con i commi 219 – 223 dell’art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160, è stata prevista la detrazione d’imposta denominata bonus facciate per:
- le spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021 a prescindere dalla data di inizio dei lavori;
- gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna (limitatamente agli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444 (comprese le zone alle medesime assimilabili in relazione alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, risputante da specifica certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti);
nella misura del:
- 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022;
- 90% per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021;
tenendo in considerazione che per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare si deve fare riferimento a quanto sostenuto nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2, pone in rilievo che ai fini dell’imputazione delle spese sostenute è necessario fare riferimento “al criterio di competenza” e, conseguentemente, "alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti”.
In concreto, per gli oneri sostenuti per il bonus facciate da parte di un soggetto beneficiario che sostiene gli oneri nell'esercizio di impresa, il momento:
- di sostenimento delle spese deve essere individuato avendo riguardo al “principio di competenza” e, quindi, non a quello di “cassa”;
- di avvio dell’operazione e del pagamento, non è da ritenersi rilevante, in quanto le spese si devono considerare sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in relazione ai principi e alle modalità disciplinate dall’art. 109 del Tuir.
Informazioni da rilevare nel rigo RN10 del quadro RN del modello Redditi SC 2022
Nel rigo RN10 del quadro RN del modello Redditi SC 2022 deve essere annotato l’ammontare complessivo delle detrazioni d’imposta, fino a concorrenza dell’entità annotata al rigo RN9, al netto degli utilizzi nel quadro RQ.
Dopo aver specificato nel Rigo RN9 l’ammontare Ires corrispondente