Il nuovo patent box sostituisce l’agevolazione precedente. Vediamo le regole per accedere al bonus e quali sono i beni immateriali agevolabili
Il nuovo patent box si distingue da quello precedente, in particolare, per quanto segue:
- opera sui costi sostenuti, rispetto al passato quando agiva sul contributo economico;
- esclude sia i marchi (a tal proposito, nulla è cambiato rispetto al passato) ed ora anche il Know how;
- estende la detassazione, che già opera con gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo;
- avvantaggia, attualmente, chi più investe;
Questi gli argomenti qui trattati:
- I soggetti che possono aderire alla nuova agevolazione
- Definizione di bene immateriale agevolabile
- Definizione di attività rilevanti
- Definizione delle spese agevolabili
- Definizione delle attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale
- Documentazione idonea
- Comunicazione del possesso della Documentazione idonea
- Termini di consegna
- Forma, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea
- Modalità di esercizio dell’opzione PB
- Diritto di interpello
- Allegato A – Le definizioni contenute nel patent box
- Allegato B – Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le attività di innovazione tecnologica e le attività di design e ideazione estetica
- Allegato C – Le informazioni da riportare, per ciascun periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box, nella sezione A del documento
- Allegato D – Le informazioni da riportare, per ciascun periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box, nella sezione B del documento
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Patent Box: i soggetti che possono aderire alla nuova agevolazione
I soggetti che possono optare per il nuovo regime patent box – opzione nuovo PB – sono tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, cioè (Punto 1, del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, che ha dato attuazione all’art. 6, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito nella L. 17 dicembre 2021, n. 215. Di seguito indicherò solo il Punto, per indicare anche questo Provvedimento):
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, in base all’art. 55, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
- soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) [le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;] e b) [gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;], del TUIR;
- i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) [gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;], del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- i soggetti di cui all’art. 5, comma 1 [I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato], del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
- i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) [le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.], del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui al successivo Punto 2.
A parte la condizione più sopra specificata di titolarità di reddito d’impresa, al fine di aderire al patent box, si pone l’altra condizione e cioè che i predetti soggetti esercitino le attività rilevanti indicate al successivo Punto 3.
La suddetta opzione può essere invocata dall’investitore che abbia la titolarità del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali precisati di seguito.
Soggetti esclusi dal nuovo Patent Box
E’ fatto divieto di optare per il nuovo patent box, alle imprese che:
- calcolano il reddito imponibile attingendo ai dati catastali (Si tratta, in buona parte, delle imprese immobiliari), oppure in maniera forfetaria;
- versano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni;
- avendo optato per l’agevolazione in commento, sono investite successivamente da una delle predette situazioni (liquidazione volontaria, fallimento, ecc).
Il divieto si estrinseca nel senso che l’opzione stessa si annulla a partire dall’inizio del periodo di imposta in cui si affaccia la predetta condizione;
sempre che svolgano le attività rilevanti di cui al successivo Punto 3.
Definizione di bene immateriale agevolabile
L’adesione al patent box permette di maggiorare, in ragione del 110%, le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente (ad esempio quando una società utilizza in proprio una propria invenzione biotecnologica) o indirettamente (ad esempio, quando una società realizza una invenzione biotecnologica che cede in licenza a terzi), nello svolgimento dell’attività di impresa (Punto 2):
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali (Comprendono i seguenti tipi di brevetto: i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, i brevetti e i certificati per varietà vegetali, nonché le topografie di prodotti a semiconduttori);
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali tra quelli indicati in precedenza, connessi tra loro da un legame di complementarietà, in maniera che l’ottenimento di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia condizionata all’uso abbinato degli stessi.
Al fine di definire i predetti beni immateriali ed i requisiti pretesi per la loro esistenza e protezione, occorre risalire alle norme nazionali, a quelle dell’Unione europea ed internazionali, nonché a quelle indicate in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale adottabili nel relativo territorio di protezione.
Si è parlato in precedenza di utilizzo diretto e indiretto dei beni, orbene cosa si intende? Si intende rispettivamente:
- l’utilizzo, nel giro di qualsiasi attività aziendale, che i diritti sui beni immateriali attribuiscono al titolare del diritto stesso;
- la concessione in uso del diritto all’impiego dei beni immateriali.
Definizione di attività rilevanti
Cosa si intende per attività rilevanti? Per attività rilevanti si intendono (Punto 3) quelle attività:
- classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in base all’art. 2, del decreto MISE (Decreto 26 maggio 2020) (si veda l’Allegato B);
- classificabili come innovazione tecnologica, in base all’art. 3, del decreto MISE (si veda l’Allegato B);
- quella classificabili come design e ideazione estetica, in base all’art. 4, del decreto MISE (si veda l’Allegato B);
- di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Le attività rilevanti:
- comprendono, inoltre, quelle esercitate dall’investitore utilizzando contratti di ricerca, contratti con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Al fine di circoscrivere il requisito del controllo, ebbene si deve tener conto anche delle partecipazioni, dei titoli o dei diritti posseduti dai familiari come individuati