Introdotte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus 110% nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti.
Il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2022, n. 47, detto anche DL Antifrodi, tra le varie misure disposte, oltre ad abrogare il comma 1, dell’articolo 28, del decreto-legge n. 4 del 2022 che ha vietato ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 di operare ulteriori cessioni, contiene anche interessanti novità in materia di misure sanzionatorie per le frodi edilizie.
DL Antifrodi: le nuove sanzioni per le frodi edilizie
Il comma 2, lettera a), dell’articolo 2, del decreto legge 13/2022, inserendo il comma 13-bis.1, all’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (disciplina superbonus), prevede delle nuove sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione della detrazione del 110 per cento (superbonus); in particolare per:
- gli interventi di efficientamento energetico il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- gli interventi di adozione di misure antisismici l’efficacia degli stessi interventi nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- alcuni bonus edilizi la congruità delle spese ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Cenni sul Superbonus 110 per cento
Va brevemente ricordato che l’articolo 119, del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici.
La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.