Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.): come va tassata?

Vediamo le implicazioni fiscali della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (o R.I.T.A.): le condizioni di accesso, le modalità di erogazione e di tassazione

L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di tassazione di una serie di aspetti relativi alla Rendita integrativa temporanea anticipata.

 

La rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.)

rendita integrativa temporanea anticipataLa rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) è stata istituita dall’articolo 11, commi da 4 a 4-quinquies del D. Lgs n. 252/2005, e consente agli iscritti a una forma di previdenza complementare, al verificarsi di determinate condizioni, di chiedere l’erogazione di una prestazione anticipata, in forma periodica, a partire dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

La R.I.T.A. gode di un regime fiscale agevolato, simile a quello delle ordinarie prestazioni complementari.

Lo scopo istitutivo è di sostenere il reddito dei soggetti rimasti senza lavoro, nel periodo che manca loro al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, da presentare alla data di presentazione dell’istanza, sono:

  • la cessazione dell’attività lavorativa:
     
  • il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
     
  • la maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
     
  • la maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

oppure, in alternativa:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
     
  • inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
     
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza nei dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente;
     
  • maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Modalità di erogazione

La R.I.T.A. è una prestazione in forma di capitale, corrispondente al montante accumulato richiesto dall’interessato, la cui erogazione, dal momento dell’accettazione della richiesta fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene in forma rateale in considerazione della funzione che la prestazione stessa assolve.

La cadenza del frazionamento è rimessa a ciascuna forma pensionistica complementare anche in relazione alle diverse esigenze degli iscritti, ma deve avere una periodicità non superiore a tre mesi.

 

Aspetti fiscali

La tassazione può essere cumulativa in dichiarazione, oppure con imposta sostitutiva.

La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Ad esempio, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. – al pari delle altre prestazioni di previdenza complementare – costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La R.I.T.A., per sua definizione, è una prestazione “temporanea” in capitale ad erogazione frazionata.

Il carattere non definitivo di tale prestazione è confermato, fra l’altro, non solo dal fatto che la stessa è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso di richiesta dell’intero montante accumulato, ma anche dal fatto che la stessa è revocabile e continua ad essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione.

Il capitale richiesto a titolo di R.I.T.A., pertanto, non entra nell’immediata disponibilità del beneficiario, se non nella misura della singola rata percepita.

 

Ndr. In tema di novità preivdenziali leggi anche: Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: cosa cambia dal 2022

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 18 Febbraio 2022