Accertamento anticipato con accesso presso il consulente detentore delle scritture contabili

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 2 febbraio 2022

In tema di applicazione del termine dilatorio, che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività) e l'emanazione del relativo avviso di accertamento, il termine trova applicazione anche nel caso in cui l'accesso avvenga al di fuori della sede aziendale presso persona diversa dal contribuente, detentrice delle scritture contabili e sua mandataria, essendovi a carico del contribuente un onere di collaborare con l'Ente verificatore in questa ipotesi.

Il pensiero della Corte di Cassazione sull’accertamento anticipato

accertamento anticipato termine diatorioLa Corte di Cassazione prende atto che non è dubbio il fatto che l'accertamento anticipato si è fondato su un accesso, e che questo sia intervenuto non presso la sede della contribuente ma presso persona diversa, detentrice delle scritture contabili.

Secondo la Corte tale condizione va assimilata all'accesso presso la società ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000:

“dovendosi condividere le ragioni già espresse nelle decisioni Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5254 del 2020; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 702 del 2019 e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14707 del 2018”.

Infatti, per gli Ermellini:

“il principio è chiaramente desumibile dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, il quale non richiede particolari formalità per l'esecuzione di accessi presso il consulente detentore delle scritture contabili, mentre il medesimo articolo, comma 5 sanziona con la non utilizzabilità in favore del contribuente la mancata indicazione del detentore delle scritture contabili e la mancata esibizione delle stesse, con la espressa precisazione che il rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possedere le scritture”.

Secondo il massimo organo di legittimità:

“la ratio legis è chiaramente nel senso di consentire l'accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente senza particolari formalità in quanto questi è un mandatario del contribuente, e pone a carico del contribuente un onere di collaborare con l'Ente verificatore in quest'ultima ipotesi”.

A riguardo viene dunque affermato il principio di diritto secondo cui:

"In tema di applicazione del termine dilatorio stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività) e l'emanazione del relativo avviso di accertamento, il termine trova applicazione anche nel caso in cui l'accesso avvenga al di fuori della sede aziendale presso p