Professionisti: sospensione adempimenti tributari in caso di malattia o infortunio

Dal 2022, è possibile sospendere gli adempimenti tributari – compresi i pagamenti – gestiti dai professionisti in caso di malattia/infortunio (compresi decesso o situazioni collegate al parto) che implichi il ricovero/cure domiciliari, che obbligano all’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Ma, soggettivamente, chi rientra nella novità normativa? Sembra pochi soggetti… Oggettivamente? Solo adempimenti “tributari”…

Auspicato a gran voce, soprattutto dopo la situazione portata dalla pandemia nel 2020, è giunto in porto il provvedimento normativo che riconosce la sospensione della decorrenza dei termini per gli adempimenti in scadenza in un periodo di malattia, infortunio o morte del professionista.

 

Sospensione degli adempimenti tributari dei professionisti per malattia: le regole

sospensione adempimenti tributariLa norma introduce dunque la disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Gli adempimenti interessati dalla sospensione sono quelli per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

E’ importante rilevare come la norma si applichi comunque a tutti i casi di infortunio e malattia, e quindi anche se essi non sono avvenuti in occasione di lavoro o siano ad esso correlate.

In caso di conseguente inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità andrà imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un adempimento da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

La norma si applica al «libero professionista» inteso come la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

La stessa si applica anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ma solo qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero nel caso in cui il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.

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La necessità di mandato professionale

Ma il punto forse più importante di tutti è che la sospensione dei termini tributari disposta si applica solo nel caso in cui esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni, è necessario d’altronde che venga consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, copia dei mandati professionali e il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

La stessa tutela è estesa anche ai casi di parto prematuro della libera professionista.

Al verificarsi dell’evento i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo.

La libera professionista deve consegnare o inviare (raccomandata o PEC) un certificato medico attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza.

La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare il certificato medico attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza e la data dell’interruzione della stessa, nonché’ copia dei mandati professionali dei propri clienti.

La sospensione dei termini si applica poi anche nel caso di decesso del libero professionista, ferma restando l’esigenza di un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso.

I termini sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso, ed entro trenta giorni dal decesso, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

Per le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento risulti sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale, ovviamente per il periodo di tempo che va dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento; occorrerà versare gli interessi contestualmente all’imposta o al tributo sospeso.

E’ previsto che la pubblica amministrazione possa richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione degli adempimenti.

In tema di sanzioni, la norma punisce qualsiasi violazione con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

Fa eccezione la presentazione di una falsa dichiarazione o attestazione, punita con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni.

 

Osservazioni a margine sulla novità…

Possiamo senz’altro dire che si sarebbe dovuto fare meglio e di più.

La norma, pur abbastanza completa nei suoi aspetti anche particolari, soffre di una gravissima dimenticanza, e di una scrittura che la rende applicabile a pochissimi professionisti.

Dal punto di vista oggettivo, una incoerenza riguarda l’esclusivo riferimento alla sospensione dei soli adempimenti tributari.

Vengono esclusi quindi, immotivatamente, gli adempimenti previdenziali, di competenza di quei professionisti che seguono le scadenze previdenziali o che ad esempio si occupano di consulenza del lavoro.

Dal punto di vista soggettivo, notiamo una pessima scrittura della norma che, come detto, la rende applicabile a pochissimi soggetti.

Essa, nelle intenzioni, era finalizzata ad avere una applicazione circoscritta ai professionisti ordinistici (e così è stata letta da numerosa dottrina), ma una attenta lettura di essa ci dice che non si applica nemmeno alla gran parte di essi.

La norma infatti dispone l’ambito soggettivo laddove definisce il «libero professionista» (destinatario della norma) la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

Questo significa, dunque, che se un professionista iscritto all’albo svolge come attività principale una che non è riservata all’iscrizione all’albo (ad esempio, la tenuta della contabilità, o la redazione e l’invio delle dichiarazioni), la tutela normativa non si applica.

L’unico ambito applicativo, dunque, riguarda coloro i quali esercitano, in maniera prevalente, attività come ad esempio quella di contenzioso o quella legata alle attività del Tribunale, riservate alla iscrizione ad albi.

Dalla norma, dunque, non sono esclusi solo i cc.dd. “tributaristi”, ma anche gli iscritti all’albo che non svolgono attività riservate.

E’ evidente l’urgenza di una correzione della norma.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 25 gennaio 2022