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Contratti di locazione stipulati da giovani: le novità per le detrazioni IRPEF
Tra le novità apportate dalla legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/21), ce n’è una che riguarda le detrazioni Irpef prevista a favore dei giovani che stipulano un contratto di locazione da destinare a propria residenza.
La detrazione era già esistente, nell’articolo 16 comma 1-ter del Tuir, che così prevedeva (fino ai contratti stipulati entro il 31/12/2021):
“Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.”
La detrazione, a cui la norma fa rinvio, è quella fissa di euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,70.
Con l’avvenuta modifica, la norma come detto non scompare, ma continua a vivere, anche se solo per i contratti stipulati fino al 31/12/21.
Per quelli stipulati da 1/1/2021, cambiano le condizioni...
La nuova norma dispone (in grassetto le modifiche rispetto alla precedente):
« 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000».
Più schematicamente, ecco le condizioni:
- gli interessati devono avere età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti; poiché si fa riferimento a 31 anni “non compiuti”, andrà chiarito se l’anno in cui si compie il 31° anno di età sia interamente escluso, oppure se si sia inteso introdurre una detrazione da ragguagliare a periodo; si è del parare che dovrebbe prevalere la prima ipotesi;
- gli interessati devono avere avuto un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- il contratto di locazione può essere stipulato non solo per un'intera unità immobiliare, ma anche per una porzione di essa;
- l’immobile deve essere destinato a propria residenza; al riguardo, la detrazione è da rapportare al periodo di tempo (espresso in giorni) durante il quale l’immobile è adibito ad abitazione principale, nonché ovviamente alla percentuale di titolarità del contratto di locazione, e ciò indipendentemente dal fatto che gli altri cointestatari del contratto abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione d’imposta.
La detrazione, inoltre, viene riformulata in maniera diversa dalla precedente, come segue:
- spetta per i primi quattro anni di contratto;
- è pari al maggior importo tra € 991,60 ed il 20% del canone di locazione, nel limite massimo di € 2.000.
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