Imposta di bollo e fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Come gestire l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, quindi in caso di split payment.

I chiarimenti del Fisco in tema di imposta di bollo e fattura elettronica verso la P.A.

imposta bollo fattura elettronica p.a. 2022L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo e fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione

Nello specifico ha affermato che le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi a operazioni assoggettate a IVA sono esenti dall’imposta di bollo ex art. 6 del DPR 642/72, mentre sono soggette a tale imposta, nella misura di 2 euro, se oltre a indicare corrispettivi riferiti a operazioni assoggettate a IVA, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile IVA per un ammontare superiore a 77,47 euro.

Inoltre, in tema di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, per obbligo di legge o su richiesta della stessa PA, deve avvenire esclusivamente in forma elettronica ed attraverso il Sistema di Interscambio.

Nell’ambito della realizzazione di un sistema informatico per la digitalizzazione delle procedure di pagamento “degli indennizzi riconosciuti (…) per la violazione del termine di ragionevole durata del processo” da parte dell’Amministrazione, quest’ultima domandava in quali casi potesse rendersi applicabile l’imposta di bollo e se il professionista, che assume sia il ruolo di ricorrente sia quello di distrattario delle spese processuali, dovesse emettere fattura elettronica.

 

Imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’imposta di bollo si applica ai documenti come: “fatture, note, conti e simili documenti”, emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile IVA, secondo l’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa Parte I, al DPR 642/72, quando l’importo indicato supera 77,47 euro.

Invece, l’art. 6 dell’Allegato B al predetto decreto stabilisce che sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo

“le fatture ed altri documenti (…) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

In riferimento alle fatture nei confronti della P.A., previste ex lege o comunque, per documentare gli importi corrisposti, e non assoggettati a IVA, è altresì chiarito che le stesse devono essere emesse in formato elettronico e transitare nel Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 1 commi da 209 a 2014 della L. 244/2007 e successive modifiche.

 

La pubblicazione degli elenchi dei soggetti interessati allo split payment

Infine si ricorda, sempre in tema di fatturazione elettronica, che sono stati pubblicati gli elenchi 2022 dei soggetti interessati allo split payment.

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze, sono disponibili gli elenchi dei soggetti (Pubblica amministrazione e società/Enti collegati) interessati per il 2022 dallo split payment per le cessioni/prestazioni effettuate nei loro confronti.

Come già previsto per il 202, sono presenti 6 distinti elenchi e i soggetti interessati che possono essere ricercati tramite il relativo codice fiscale.

Si ricorda, che lo split payment non è applicabile alle operazioni soggette a ritenuta alla fonte (compensi/provvigioni).

Per quanto riguarda le cessioni di beni/prestazioni di servizi ex artt. 2 e 3, DPR n. 633/72 effettuate in Italia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti (società/Enti alle stesse collegati) specificatamente individuati, è applicabile lo split payment (o scissione dei pagamenti) di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e al DM 23.1.2015.

In base a tale meccanismo, l’IVA è assolta dall’acquirente/committente (PA/società/Ente) tramite il versamento dell’imposta “direttamente” all’Erario (anziché al cedente/prestatore al quale, pertanto, è corrisposto l’importo della cessione/prestazione effettuata al netto dell’IVA).

Gli elenchi dei soggetti nei cui confronti opera lo split payment, come stabilito dall’art. 5-ter, comma 2, del citato DM 23.1.2015, sono pubblicati dal MEF sul relativo sito Internet entro il 20.10 di ciascun anno.

Per quanto riguarda il 2022, accedendo al seguente indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2022, è possibile consultare gli elenchi dei soggetti interessati al meccanismo in esame che, analogamente all’anno scorso, risultano suddivisi nelle seguenti 6 categorie.

Si rammenta infine, che per individuare le Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle quali esiste l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica PA è possibile fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito Internet www.indicepa.gov.it

 

Fonte: Agenzia Entrate – Risposta all’interpello n. 7 del 10 gennaio 2022.

 

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A cura di Francesco Costa

Sabato 22 gennaio 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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