Cause di rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione

Il MEF è intervenuto con apposito decreto stabilendo quali sono le cause per le quali le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al rifiuto della fattura elettronica pervenuta tramite Sistema di interscambio.

La fattura elettronica verso Pubblica Amministrazione

cause rifiuto fattura elettronica paLa fatturazione elettronica verso una Pubblica Amministrazione si differenzia per alcuni aspetti dalla fatturazione elettronica tra privati ed in particolare va ricordato che:

  • per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica PA, è prevista la necessità di riportare ulteriori dati rispetto a quelli ordinariamente previsti al ricorrere di specifiche fattispecie;
     
  • per quanto riguarda l’iter di fatturazione, è previsto che il destinatario della fattura alla Pubblica Amministrazione possa accettare o rifiutare la fattura elettronica ricevuta.

 

Introdotte specifiche cause di rifiuto delle fatture da parte della PA

Con il recente D.M. 24.8.2020 n. 132 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.10.2020 n. 262 sono state individuate le specifiche fattispecie con le quali la Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 6.11.2020, può procedere con il rifiuto della fattura elettronica a lei pervenuta (questo in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 213 lett. g-ter), Legge n. 244/2007 introdotta ad opera dell’art. 15-bis D.L. n. 119/2018, al fine di assicurare che non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche).

 

In particolare l’art. 1, comma 1 del Decreto citato individua le seguenti cinque cause di rifiuto possibili per la PA:

  • fattura elettronica riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
     
  • omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. n. 66/2014, fermi restando i casi di esclusione di cui alla lett. a) del medesimo comma 2;
     
  • omessa o errata indicazione del Codice di repertorio di cui al D.M. 21.12.2009 da riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 6, D.L. n. 78/2015;
     
  • omessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del D.M. 20.12.2017;
     
  • omessa o errata indicazione del numero e della rata della determinazione dirigenziale dell’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni/Enti locali.

 

Soltanto al ricorrere di tale omissioni o errori la Pubblica Amministrazione, può rifiutare la fattura elettronica che gli è pervenuta tramite il Sistema d’interscambio (SdI).

 

Rifiuto di fatture correggibili con nota di variazione

In base al comma 3 dell’art. 1 preso in esame in caso di rifiuto della fattura elettronica ricevuta da parte della PA, nella notifica di rigetto da inviare al cedente/prestatore deve essere indicata la causa del rifiuto riportando uno dei casi sopra indicati.

Nel comma 2 art. 1 preso in esame prevede inoltre, che non è possibile rifiutare una fattura nel caso in cui “gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui articolo 26” del D.P.R. n. 633/72.

Quindi, l’errore che può essere corretto solo con una nota di variazione non rappresenta un giustificato motivo di rifiuto della fattura elettronica da parte della PA.

 

Attenzione anche alle altre novità delle fatture elettroniche obbligatorie da 1/1/2021: eccole nel dettaglio >

 

A cura di Francesco e Gianfranco Costa

Mercoledì 25 Novembre 2020

 

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico:

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