Una delle novità sostanziali introdotte recentemente in tema di crisi di impresa è rappresentata dallo strumento noto come composizione negoziata per la soluzione della crisi.
Fondamentale in tal senso appare il ruolo dell’esperto negoziatore, figura indipendente e in possesso dei specifici requisiti richiesti per chi debba occuparsi di risanamento aziendale.
In questo contributo ci soffermiamo su tale figura e sulle modalità di gestione della procedura di composizione negoziata.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa: nuovo strumento in aiuto delle imprese in difficoltà
Il D.L n. 118 dello scorso 24 agosto 2021 ha introdotto la procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, ossia uno strumento finalizzato a superare la crisi in via stragiudiziale anche mediante la rinegoziazione dell’esposizione debitoria dell’imprenditore.
La composizione negoziata rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento ed è caratterizzato dal fatto che:
- è un percorso volontario caratterizzato da assoluta riservatezza;
- si accede tramite una piattaforma telematica;
- si affianca all’imprenditore un Esperto, terzo e indipendente e dotato di specifiche competenze, al quale è attribuito il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.
L’esperto deve far emergere gli interessi di ciascun soggetto coinvolto e cercare di mediare tra gli stessi, spetta, invece, all’imprenditore proporre ai creditori la soluzione che ritiene percorribile e che, evidentemente, tenga conto degli interessi emersi nel corso delle trattative.
L’esperto non è solo terzo e indipendente ma deve anche essere munito di specifiche competenze per svolgere la propria funzione.
I requisiti dell’esperto
L’Esperto negoziatore può essere uno dei seguenti professionisti, iscritto nell’apposito elenco degli Esperti Negoziatori della crisi d’impresa istituito presso le camere di commercio:
- avvocati (iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati);
- dottori commercialisti e esperti contabili (iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e esperti contabili);
- consulenti del lavoro (iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro);
- manager d’azienda (con documentazione attestante funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento).
Un prerequisito determinante per l’iscrizione nel registro è – per commercialisti e avvocati iscritti da almeno 5 anni nell’albo – avere una comprovata esperienza nella ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa (requisito, poi, variamente articolato per i consulenti del lavoro e professionisti non iscritti ad ordini professionali).
Ulteriore requisito per richiedere l’iscrizione, da possedere congiuntamente a uno di quelli previsti dall’art. 3, comma 3 del d.l. 118/2021, è la frequenza di un corso di formazione.
Il corso di formazione, della durata di 55 ore è stato disciplinato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.
Il corso consente l’acquisizione di competenze trasversali e tecniche che variano dall’economia aziendale, al diritto della crisi di impresa, dal diritto del lavoro al diritto bancario, dal diritto civile a quello societario, fino alle modalità di funzionamento della piattaforma telematica, attraverso la quale si svolgerà la procedura
E’ bene precisare che, ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa da parte degli aspiranti Esperti, i Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati, hanno emanato, rispettivamente in data 27/10/2021 e 17/12/2021, i propri Regolamenti sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali e comunicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.
Dalla lettura dei predetti Regolamenti e dalle indicazioni fornite per la produzione delle domande da parte degli interessati, non emerge una auspicata uniformità di indicazioni fra i due Ordini in relazione alla identificazione delle figure ritenute idonee a dimostrare l’esperienza maturata.
Ad esempio, il modello di presentazione della domanda proposto dal Consiglio Nazionale Forense ai propri ordini territoriali prevede, rispetto le indicazioni fornite dal CNDCEC, ulteriori fattispecie rappresentative delle esperienze maturate nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa come ad esempio gli “incarichi di assistenza o di consulenza legale continuativa, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero di incarichi di assistenza legale per la scelta e/o l’attuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, affitti e cessioni di azienda o di rami aziendali)”.
Con Circolare del Ministero della Giustizia del 29/12/2021, in ordine agli incarichi attestanti la più volte citata esperienza maturata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, sono state fornite istruzioni che, nella sostanza, ricalcano le linee decisamente “restrittive”, emanate dal CNDCEC.
Nella circolare Ministeriale, così come nei Regolamenti sopra citati, manca ad esempio, la figura Curatore fallimentare” nonostante tale figura abbia maturato, come esperienza, l’aver gestito masse attive e passive, a volte anche ingenti, pienamente conosciuto le criticità delle imprese in crisi attraverso l’attuazione di ogni possibile soluzione per conservare il valore aziendale anche attraverso la gestione degli esercizi provvisori con eventuale continuazione temporanea dell’impresa.
La gestione della procedura
La gestione della procedura è stata delegata al sistema camerale.
La nomina dell’esperto chiamato a comporre la crisi è affidata ad una commissione costituita presso le camere di commercio e composta da un magistrato designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è costituita la commissione e da un membro designato dal prefetto.
La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante:
- l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni;
- il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
- il consenso dell’interessato al trattamento dei daticomunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016.
In particolare, leggendo il regolamento si apprende che, al momento di presentazione della domanda, l’aspirante esperto potrebbe anche non aver ancora completato l’iter formativo richiesto ma può comunque impegnarsi a comunicare l’assolvimento dell’obbligo formativo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
In effetti, la formazione obbligatoria necessaria per l’iscrizione nell’elenco richiesta agli esperti, in base alle indicazioni riportate nella Sezione IV (la formazione degli esperti) del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021, è piuttosto corposa: si parla di 55 ore necessariamente articolate nei temi indicati nel decreto dirigenziale, per i quali sono indicate anche il minimo di ore necessarie.
Il ruolo del consiglio dell’Ordine
Il ruolo che il Consiglio dell’Ordine ha nel processo di formazione dell’elenco degli esperti è ben individuato nel regolamento del Cndcec.
Il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003.
Il Consiglio dell’Ordine riceve le domande di iscrizione nell’elenco e si avvale della collaborazione degli uffici dell’Ordine per lo svolgimento delle attività di istruttoria delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
Quindi, l’Ordine territoriale riceve la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e verifica la completezza della domanda e della documentazione, con particolare riguardo a:
- l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- la dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi, oggetto di autocertificazione;
- il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
- il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.
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A cura di Giovanna Greco
Venerdì 21 gennaio 2022