La legge di bilancio ha previsto delle semplificazioni per le operazioni di cessione dei bonus fiscali edilizi. In questo modo vengono snellite alcune procedure richieste dal Decreto anti-frode.
Quest’ultimo è stato abrogato, per cui ci si chiede se le comunicazioni di cessione dei crediti effettuate nel 2022 ma per accordi fra le parti intervenute nel 2021 si applichino le semplificazioni della legge di bilancio, entrata in vigore dall’1 gennaio 2022.
Solo dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, è possibile non accompagnare la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta dall’attestazione di congruità delle spese e dal visto di conformità (articolo 121, comma 1-ter, Dl 34/2020).
Una questione, però, si pone per le cessioni di credito intervenute a fine anno 2021, ma comunicate all’agenzia delle Entrate solo nel 2022.
Alcuni si sono posti il dubbio se, in tal caso, sia necessario effettuare la comunicazione all’agenzia delle Entrate dopo aver ottenuto l’attestazione di congruità e il visto di conformità, in considerazione che alcune semplificazioni introdotte dalla legge di bilancio 2022 sono entrate in vigore solo il 1° gennaio 2022.
Bonus edilizi: le novità della legge di bilancio
La legge 234/2021, che ha trasfuso le disposizioni contenute nell’articolo 1, Dl 157/2021 (Decreto anti-frode, che è stato abrogato), ha previsto – al comma 29 – che detti documenti (attestazione di congruità e visto di conformità) non sono necessari:
- né per gli interventi di edilizia libera (di cui all’articolo 6, Dpr 380/2001 e al Dm 2 marzo 2018, o della normativa regionale);
- né per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate (di cui all’articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160).
La semplificazione è prevista per i Bonus diversi dal Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020).
Il legislatore, nel contempo, nell’abrogare il Dl 11 novembre 2021, n. 157, ha precisato che:
«Restano validi gli atti e i pro