Il processo tributario continua da remoto anche nel 2022

Anche nel 2022, almeno fino al 31 marzo, per motivi legati all’emergenza da Covid il processo tributario si terrà remoto. Le modalità con cui il Legislatore è arrivato a questa ulteriore proroga sono cervellotiche e schizofreniche: vediamo perchè…

Contenzioso tributario e processo tributario, sentenze e ordinanzeIn un primo momento l’art. 1 D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 (in G.U. n. 305 del 24/12/2021), in vigore dal 25/12/2021, ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022.

In particolare, l’art. 16, primo comma, D.L. n. 221 citato ha disposto la proroga dei termini fino al 31 marzo 2022 soltanto per quelli tassativamente previsti dall’Allegato A.

Il suddetto Allegato non prevede più la proroga dell’art. 27 D.L. n. 137/2020, che aveva previsto misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario sino al 31 luglio 2021, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 6 D.L. n. 105/2021 e dall’Allegato A n. 19. Infatti, il citato art. 16 prevede quanto segue:

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19
1 I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente“.

Nel suddetto allegato non è più prevista la proroga del succitato art. 27.

 

Processo tributario: la gestione da remoto nel 2021

Infatti, l’art. 27 Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito dalla Legge n. 176 del 18/12/2020, aveva stabilito quanto segue:

1. Fino al 31 luglio 2021, nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

Inoltre, l’art. 6 Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 16/09/2021, con l’Allegato A, aveva previsto la seguente proroga sino al 31 dicembre 2021:

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

E nel 2022…

Di conseguenza, a partire dall’1 gennaio 2022, i processi tributari si sarebbero dovuti svolgere sempre in presenza, salvo che la parte non chieda l’udienza da remoto nel ricorso o nel primo atto difensivo ai sensi dell’art. 16, quarto comma, D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018.

 

In attesa del Milleproroghe

Da ultimo però il legislatore, una volta accortosi di quanto sopra esposto, ha ulteriormente modificato la succitata normativa con l’art. 16, terzo comma, del Decreto Milleproroghe, sino ad oggi ancora non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che dispone:

Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

Purtroppo, bisogna abituarsi a questo modo schizofrenico di legiferare !!!!!

 

27 dicembre 2021

a cura  Maurizio Villani