Uno degli strumenti per incentivare le realtà internazionali a lavorare ed operare in Italia è quello degli accordi preventivi col fisco. In questo articolo vediamo le modalità di funzionamento di tali accordi.
Gli accordi preventivi per le imprese internazionali: contesto normativo
L’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/73, introdotto dall’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, in vigore dal 7 ottobre 2015, che ha sostituito l’art. 8, del D.L. n. 269/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. ruling internazionale), ha disposto l’accesso, per le imprese con attività internazionale, ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, ad ampio raggio normativo[1], con principale riferimento ai seguenti ambiti:
- il regime dei prezzi di trasferimento;
- la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza;
- l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione;
- la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione;
- l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.
Accordi internazionali preventivi: il funzionamento
Gli accordi preventivi sono vincolanti per le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.
La norma prevede, altresì, che per i periodi d’imposta di validità dell’accordo, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di controllo soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo medesimo.
Il comma 1101, dell’art.1, della Legge di bilancio 2021 – L. n. 178 del 30 dicembre 2020 – è intervenuto sull’art. 31, del D.P.R. n. 600/73.
Il legislatore ha sostituito il comma 2, dell’art. 31-ter, del D.P.R. n. 600/73, prevedendo che gli accordi preventivi stipulati, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.
Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall’art. 43, del D.P.R. n. 600/73 n