Tutte le società che predispongono il bilancio nella forma ordinaria devono contabilizzare i crediti e i debiti, compresi quelli verso i soci, applicando il criterio del costo ammortizzato e del valore attualizzato.
Quando, però, il finanziamento erogato dal socio è finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società controllata, la rilevazione contabile del prestito deve basarsi sulla sostanza dell’operazione.
Nello specifico occorre rilevare la differenza di attualizzazione direttamente a patrimonio netto della società finanziata.
Sotto il profilo fiscale, invece, rileva sempre la rappresentazione formale del contratto.
I finanziamenti dei soci
Come è noto, oltre all’indebitamento presso istituti bancari, finanziari etc., le società possono ricevere finanziamenti dai propri soci.
Solitamente i soci investono le proprie risorse (capitale di rischio) nella società per:
- coprire i primi costi e per effettuare tutti gli investimenti necessari per avviare l’attività;
- far fronte a temporanee crisi di liquidità.
Precisiamo subito che le formalità richieste per i finanziamenti soci sono sicuramente inferiori rispetto a quelle dei conferimenti di capitale, dato che diversamente da questi ultimi i finanziamenti soci non richiedono alcuna modifica dell’atto costitutivo.
Quando gli interessi percepiti non superano il tasso legale[1] il finanziamento soci non richiederebbe neppure la forma scritta.
Tuttavia, è buona norma formalizzare per iscritto la volontà del socio finanziatore di vedersi restituire le somme prestate, seppur con il vincolo di postergazione, ma in modo tale da scongiurare la possibilità che il finanziamento erogato venga equiparato ad un apporto di capitale.
Sotto il profilo fiscale il finanziamento soci per espressa disposizione normativa non viene assimilato, invece, ad un apporto di capitale.
Come stabilito, infatti, dall’art. 46, comma 1 del TUIR[2] vige una presunzione in forza della quale le somme versate dai soci nella società si considerano versate a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo di restituzione delle stesse.
Sul punto si ricorda che, la presunzione dettata dal citato art. 46 può essere vinta solo quando dai bilanci o dai rendiconti della società finanziata emerge una volontà diversa da parte dei soci, ovvero deve risultare che il versamento è stato eseguito a titolo di apporto di capitale.
Pertanto, se non vi sono prove che attestano questa diversa volontà dei soci, dal finanziamento erogato nasce un obbligo di debito/credito reciproco tra società finanziata e soci finanziatori.
Per quanto attiene, invece, agli interessi derivanti dalle somme prestate dai soci alla società occorre rifarsi alla normativa civilistica che impone al mutuatario di provvedere al pagamento degli interessi, salvo un diverso accordo tra le parti, che, però, deve essere provato tramite:
- scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica;
- atto pubblico;
- scrittura privata in qualunque forma;
- delibera assembleare o dell’organo amministrativo;
- copia degli ordini di bonifico con causale “finanziamento infrutti