Anche nell’accertamento analitico-induttivo i costi sostenuti assumono sempre rilevanza in quanto componenti negativi del reddito
Sia in caso di accertamento induttivo c.d. “puro” sia in caso di accertamento analitico-induttivo i costi sostenuti assumono sempre rilevanza in quanto componenti negativi del reddito.
Diversamente il contribuente subirebbe l’imposizione tributaria “al lordo” di essi, conseguentemente risultando disatteso il principio di cui all’art. 53 della Costituzione.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
La vicenda processuale
Il giudice del gravame ha accolto gli appelli del fisco e ha dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA riguardanti le annualità dal 2004 al 2007 emessi nei confronti di un contribuente.
Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione censurando l’operato del giudice del gravame che, a fronte dell’accertamento analitico- induttivo adottato dall’Ufficio, non aveva tenuto conto nella determinazione dei tributi dovuti dei costi sostenuti per gli emolumenti non dichiarati corrisposti ai lavoratori irregolarmente in forza all’impresa.
La pronuncia di Cassazione
Gli Ermellini, con la citata pronuncia, hanno rinviato al giudice dell’appello per un nuovo esame della controversia, sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
Nel caso di specie trattasi di accertamento di tipo analitico – induttivo. In tema di imposte sui redditi, in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 l’Amministrazione finanziaria deve per vero riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione.
Di contro,