In caso di evasione fiscale, la misura del sequestro finalizzato alla confisca della prima casa risulta legittima, atteso che il limite alla espropriazione immobiliare gioca solo per i debiti tributari, e non per altre categorie di creditori.
Sequestro prima casa: i fatti di causa
L’imputato ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del Gip del Tribunale di Rovereto che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 5, D.lgs. n. 74 del 2000, 81, cpv., cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000, 81, cpv., 110, codice penale, 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, del profitto dei reati ovvero, in mancanza, di beni mobili ed immobili in sua disponibilità corrispondenti al valore dell’imposta evasa.
Con unico, articolato motivo, allegando, in fatto, che il sequestro è stato eseguito sull’immobile nel quale risiede la propria famiglia, deduce, in diritto, la violazione dell’art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, sul rilievo della impignorabilità del bene in quanto “prima casa” e in considerazione dell’importo oggetto di sequestro (Euro 101.270,00).
Il processo in Cassazione
Osserva la Corte di Cassazione che:
“secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett